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Sentenza

Sentenza n. 1140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 858 del 5 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202407587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione II, che aveva annullato gli atti di estinzione della procedura di transito nei ruoli civili, la revoca dell'aspettativa retribuita e il collocamento in pensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il dipendente della Polizia di Stato, dichiarato permanentemente e totalmente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato e nei ruoli tecnici, ma idoneo al transito nei ruoli civili delle amministrazioni statali, aveva presentato istanza di transito nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno. Il Ministero ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo, anzitutto, che il silenzio-assenso previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 non si perfezionerebbe per il solo decorso del termine di 150 giorni, essendo necessari anche i requisiti sostanziali previsti dalla legge. Secondo l'Amministrazione, tali requisiti sarebbero venuti meno con il collocamento in quiescenza dell'interessato, che avrebbe così perso la qualifica di dipendente della Polizia di Stato. Il Ministero ha inoltre dedotto che il transito costituirebbe una facoltà subordinata a una valutazione discrezionale dell'Amministrazione e, in via subordinata, che il termine di 150 giorni sarebbe decorso dal 9 maggio 2023, data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente, anziché dal 22 marzo 2023, data di protocollazione presso la Polizia di Stato. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per novità delle difese, non essendosi il Ministero articolato nel giudizio di primo grado, e ha riproposto le domande ed eccezioni eventualmente assorbite, compresa la domanda risarcitoria subordinata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, affermando che la parte resistente in primo grado può scegliere di non costituirsi o di non svolgere difese e, se soccombente, può formulare le proprie doglianze in appello, senza violazione dell'art. 104 c.p.a. Nel merito, ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il silenzio-assenso previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 si formi, quando l'istanza è corredata dalla documentazione necessaria, con il decorso del termine di 150 giorni, anche se la domanda fosse eventualmente non conforme alle condizioni sostanziali di legge; in tale ipotesi il titolo tacito sarebbe illegittimo, ma esistente, salva l'autotutela dell'Amministrazione e l'impugnazione del controinteressato. Il silenzio-assenso non si forma invece quando manchi la documentazione essenziale, l'istanza sia giuridicamente radicalmente inconfigurabile o non ricorra il modello normativo astratto. Nel caso concreto l'istanza era completa e i presupposti risultavano comunque sussistenti: la visita medico-collegiale dell'8 giugno 2023 aveva espresso parere favorevole al transito e il Consiglio di amministrazione aveva successivamente espresso parere favorevole. Il termine decorreva dal 22 marzo 2023, data di protocollazione dell'istanza presso la Polizia di Stato, e non dal successivo trasferimento interno all'ufficio competente. Al momento di formazione del silenzio-assenso il dipendente non era ancora in quiescenza, essendo stato collocato in pensione soltanto dal 1° febbraio 2024. La riproposizione delle domande ex art. 101 c.p.a. è stata dichiarata inammissibile per il mero richiamo al giudizio di primo grado e comunque irrilevante, non essendovi questioni assorbite. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 339/1982

    nel caso di trasferimento del personale nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, decorso il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza si forma il silenzio assenso

    Il silenzio-assenso si forma, per le istanze complete della documentazione necessaria, con il decorso di 150 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche se la domanda fosse non conforme alle condizioni sostanziali di legge; nel caso concreto il termine decorre dalla protocollazione presso l'amministrazione di appartenenza e non dai successivi tempi di trasferimento interno.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. n. 339/1982

    La disposizione individua i requisiti sostanziali rilevanti per il transito nei ruoli civili; il loro eventuale difetto non impedisce, di per sé, la formazione del silenzio-assenso quando l'istanza sia completa, fermo restando il regime di illegittimità del titolo tacito.

  • art. 8, comma 4, d.P.R. n. 339/1982

    È la base normativa specifica del perfezionamento del silenzio-assenso decorso il termine di 150 giorni dal ricevimento dell'istanza.

  • art. 21, comma 1, l. n. 241/1990

    con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti

    Il richiedente deve presentare una domanda corredata degli elementi necessari; la mancanza della documentazione essenziale può impedire la formazione stessa del silenzio-assenso.

  • art. 101 c.p.a.

    La riproposizione in appello di domande ed eccezioni assorbite richiede una specifica riformulazione delle argomentazioni e non può consistere in un mero richiamo agli atti del primo grado.

  • art. 104 c.p.a.

    La parte resistente in primo grado, anche se non costituita o non difesa, può formulare in appello le proprie doglianze contro la sentenza sfavorevole; la disposizione non impedisce tale attività difensiva.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso costituisce una valutazione legale tipica: quando l'istanza è completa degli elementi necessari alla valutazione amministrativa e decorre inutilmente il termine previsto dalla legge, l'inerzia equivale a un provvedimento tacito di accoglimento, anche se il contenuto della domanda è eventualmente contrario alle condizioni sostanziali di legge.
  • Il difetto delle condizioni sostanziali di accoglibilità non impedisce, di regola, la formazione del silenzio-assenso, ma rende illegittimo il titolo tacito eventualmente formatosi; restano salvi l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione e l'impugnazione giudiziale da parte del controinteressato.
  • Il silenzio-assenso non si forma quando l'istanza manca della documentazione essenziale che impedisce all'amministrazione di svolgere l'accertamento richiesto, quando l'istanza è radicalmente inconfigurabile sul piano giuridico o quando non ricorre il modello normativo astratto di riferimento.
  • Nel procedimento di transito del personale della Polizia di Stato nei ruoli civili dell'Amministrazione dello Stato, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla ricezione o protocollazione dell'istanza presso l'amministrazione di appartenenza; i successivi tempi di trasmissione interna tra uffici non spostano il dies a quo.
  • La parte resistente in primo grado può proporre in appello le proprie censure contro la sentenza sfavorevole anche se non si è costituita o non ha svolto difese nel primo grado, senza che ciò integri di per sé violazione del divieto di nova previsto dall'art. 104 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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