Cassazione Penale, Ordinanza n. 30818/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna per contrabbando resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di contrabbando doganale, con pena di un anno di reclusione e euro 140.000 di multa, poi determinata in appello tramite concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo con cui si denunciava vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità. La Corte rileva però che le doglianze investivano, anche in modo generico e privo di specificità, la colpevolezza e la gravità del fatto, cioè profili non deducibili in sede di legittimità dopo la definizione del giudizio di secondo grado mediante concordato con espressa rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza.
Norme richiamate
artt. 25, 282 e 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973
sono le disposizioni incriminatrici richiamate per il reato di contrabbando per cui l'imputato è stato condannato
art. 599-bis c.p.p.
il giudizio di appello è stato definito con concordato; la rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza preclude la censura in cassazione su tali profili
art. 599-bis cod. proc. pen.
richiamato per indicare che la decisione di secondo grado è stata resa in applicazione del concordato in appello
Cassa delle Ammende
la somma è stata irrogata a titolo di sanzione per l'inammissibilità del ricorso, in presenza di colpa
Massime di principio
- Quando l'appello è definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p. e vi è espressa rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza, non è consentito proporre in cassazione censure volte a contestare la responsabilità penale o la gravità del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e dedurre vizi ammissibili nel perimetro del giudizio di legittimità; doglianze generiche o dirette a una rivalutazione del merito non superano il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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