Sentenza del 19/09/2016 n. 5415 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Imposta di registro - Debito fideiussorio - Decreto ingiuntivo - Assenso alla cancellazione - Quietanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDalla massima risulta che, quando un atto enuncia disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, posti in essere tra le medesime parti dell'atto enunciante, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Il testo non specifica l'esito formale del giudizio, né indica se l'avviso di liquidazione sia stato confermato o annullato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro a un atto contenente l'enunciazione di un debito fideiussorio, di un decreto ingiuntivo e dell'assenso alla cancellazione dell'ipoteca, con relativa quietanza. Il punto centrale è stabilire se l'enunciazione, nell'atto successivo, di disposizioni contenute in precedenti atti scritti o contratti verbali non registrati, stipulati tra le stesse parti, renda tali disposizioni soggette autonomamente a imposta di registro.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
Qualora in un atto siano enunciate delle disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate.
La norma prevede l'imposizione delle disposizioni negoziali precedentemente non registrate quando esse siano richiamate o enunciate in un atto successivo e ricorrano sia l'identità delle parti sia l'effettiva riferibilità delle disposizioni enunciate ai precedenti atti o accordi.
Massime di principio
- L'enunciazione in un atto successivo non è necessariamente un semplice richiamo descrittivo: se rende riconoscibile un precedente accordo non registrato tra le stesse parti, può far scattare l'imposta di registro anche su tale accordo.
- Per l'applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 sono centrali l'identità delle parti e il contenuto sostanziale dell'atto enunciato; la qualificazione formale dell'atto successivo non è decisiva.
- Atti come quietanze, assensi alla cancellazione di ipoteca o documenti collegati a decreti ingiuntivi possono contenere un'enunciazione fiscalmente rilevante di rapporti obbligatori precedenti, incluso un debito fideiussorio.
- In situazioni analoghe occorre verificare se il rapporto precedente sia stato effettivamente richiamato, se le parti coincidano e se l'atto successivo ne confermi o documenti l'esistenza; in caso affermativo, l'Amministrazione può chiedere l'imposta anche sul rapporto enunciato.
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