Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18886/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore aveva agito contro l'azienda sanitaria locale chiedendo: la declaratoria di nullità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel 2006 e nel 2008 e delle successive proroghe; l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla prima sottoscrizione; la riammissione in servizio; il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate; in subordine, il riconoscimento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. per la prestazione di fatto resa, incluse le voci per lavoro straordinario. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto la nullità dei contratti e il danno comunitario per l'abusivo ricorso al lavoro flessibile, ma aveva negato sia la conversione in rapporto subordinato sia le differenze retributive, ritenendo non provata in modo sufficientemente preciso e attendibile la quantità e qualità del lavoro svolto. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 244 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., lamentando motivazione apparente e contraddittorietà della sentenza d'appello nella parte in cui aveva rigettato la domanda di differenze retributive senza adeguata considerazione delle risultanze istruttorie; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulle voci retributive ulteriori rispetto allo straordinario, ma sostanzialmente reiterando la censura contro il rigetto della domanda ex art. 2126 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, nella sostanza, il ricorrente si limitava a contestare in modo generico la valutazione del materiale istruttorio compiuta dalla Corte territoriale. La motivazione della sentenza impugnata era stata considerata sufficiente e non apparente, poiché aveva individuato il punto decisivo nella mancanza di elementi sufficientemente precisi e attendibili sulla quantità e qualità del lavoro prestato, presupposti necessari sia per l'an sia per il quantum della pretesa retributiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna spesa è stata liquidata, poiché l'ASL intimata non aveva svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma non ritenuto violato perché la doglianza si risolveva in una contestazione generica del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio, ma la Corte ha escluso che la censura integrasse una violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che mancava la dimostrazione precisa della quantità e qualità della prestazione

  • art. 244 c.p.c.

    citato nel motivo, senza che la Corte ravvisasse un effettivo errore processuale decisivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha invece ritenuto la motivazione della sentenza d'appello idonea e non apparente

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato a sostegno della censura motivazionale, ma non ritenuto leso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ha osservato che la doglianza riproponeva in sostanza la contestazione del rigetto della domanda retributiva

  • art. 2126 c.c.

    richiamato quale base della pretesa di differenze retributive per prestazione di fatto; la Corte ha confermato il rigetto per mancata prova della prestazione rilevante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La censura di motivazione apparente o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Corte di cassazione.
  • Quando si chiede il riconoscimento di differenze retributive per prestazione di fatto, il lavoratore deve fornire elementi precisi e attendibili sulla quantità e qualità della prestazione resa, poiché tali dati incidono sia sull'an sia sul quantum della domanda.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se, letta nel contenuto sostanziale, si risolve nella riproposizione della medesima censura già svolta contro il rigetto nel merito della domanda.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando individua chiaramente il decisum e la ragione del rigetto, anche se la parte non condivide l'apprezzamento delle prove compiuto.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire all'accertamento di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, salvo che si deduca un effettivo vizio di legge o una motivazione mancante nei requisiti minimi di coerenza e intelligibilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.