Cassazione Civile, Ordinanza n. 26867/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente sorto negli anni Settanta ed esaurito nel 2001. Il correntista aveva chiesto di accertare l'illegittimità di addebiti eseguiti dalla banca sul conto per interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, domandando la restituzione delle somme corrispondenti. In primo grado le domande erano state rigettate, ma la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del cliente e condannato la banca al pagamento di una rilevante somma, ritenendo provati gli addebiti illegittimi sulla base degli estratti conto e disattendendo l'eccezione di prescrizione. La banca ha proposto due ricorsi per cassazione: uno contro la sentenza che ha deciso il merito della lite, con quattro motivi (omesso esame di un fatto decisivo sulla mancata contestazione della forma scritta del contratto; violazione dell'onere della prova in relazione a interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto; nullità per omessa motivazione sul rigetto dell'appello incidentale relativo alle spese di consulenza; violazione delle norme sulla prescrizione dell'azione di ripetizione e dei principi sulle rimesse solutorie/ripristinatorie); e uno contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione proposta dalla banca, con censura ex art. 395 n. 4 c.p.c. per assumendo errore di fatto sulla mancata contestazione della stipulazione scritta del contratto.
La decisione
La Corte ha riunito i due giudizi. Ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza che aveva definito la revocazione, ritenendo corretto il rigetto dell'istanza perché l'errore denunciato non era un errore di fatto revocatorio, ma una valutazione/interpretazione delle difese e della non contestazione, quindi non sussumibile nell'art. 395, n. 4, c.p.c. Ha invece accolto parzialmente il ricorso contro la sentenza di merito: ha ritenuto infondati i motivi relativi a interessi ultralegali e anatocistici, perché in tali casi la prova del contratto scritto non era necessaria ai fini dell'illegittimità degli addebiti; ha invece accolto la censura sulla commissione di massimo scoperto, per la quale era necessario provare il contenuto del contratto e la mancata pattuizione della clausola; ha altresì accolto la censura sulla prescrizione, osservando che la Corte d'appello non aveva adeguatamente verificato, sulla base del contratto di apertura di credito, se le rimesse fossero solutorie o ripristinatorie e quindi se la prescrizione decorresse dalle singole rimesse oppure dalla chiusura del conto. Per questo ha cassato la sentenza n. 1837/2020 e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La banca è stata inoltre condannata alle spese del giudizio relativo al ricorso contro la revocazione.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio non può consistere nella valutazione o interpretazione delle difese e della non contestazione, ma richiede un errore di percezione su un fatto esistente o inesistente, decisivo e non oggetto di apprezzamento.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione specifica dei fatti rilevanti opera come relevatio ab onere probandi, ma la verifica della sua esistenza e portata appartiene al giudice di merito ed è sindacabile nei limiti del vizio di motivazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare una diversa lettura delle allegazioni o la mera insufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità/incomprensibilità obiettiva.
art. 24 Cost.
È richiamato nel motivo sulla pretesa omissione di motivazione, ma la Corte ritiene assorbito/infondata la doglianza perché la statuizione di rigetto dell'appello incidentale era assorbita dalla riforma della sentenza di primo grado.
art. 2697 c.c.
In tema di ripetizione di indebito, l'attore deve provare l'assenza di causa giustificativa del pagamento; nel caso della commissione di massimo scoperto il correntista deve provare il contenuto del contratto e la mancata pattuizione della clausola.
art. 1284, comma 3, c.c.
La pattuizione di interessi ultralegali richiede la forma scritta; la loro annotazione in estratto conto, in mancanza di valido patto scritto, consente di ravvisare l'illegittimità dell'addebito.
art. 1283 c.c.
Fuori dalle ipotesi tipiche di anatocismo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla; le pattuizioni fondate su uso negoziale e non normativo non sono idonee a legittimarla.
delib. CICR 9 febbraio 2000
L'anatocismo è consentito solo se gli interessi creditori e debitori sono capitalizzati con la stessa periodicità; se la capitalizzazione riguarda solo gli interessi a debito, la clausola resta illegittima.
art. 2033 c.c.
Solo i versamenti che abbiano natura di pagamento, cioè che comportino uno spostamento patrimoniale in favore della banca, possono essere oggetto di ripetizione e rilevare ai fini della prescrizione.
art. 1422 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione della ripetizione di indebito; la Corte affronta il tema nei limiti della decorrenza della prescrizione dell'azione restitutoria.
art. 2934 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ribadisce la necessità di distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie per stabilire la decorrenza del termine.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal pagamento indebito se la rimessa è solutoria, o dalla chiusura del rapporto se la rimessa è solo ripristinatoria.
art. 2946 c.c.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 335 c.p.c.
I ricorsi per cassazione contro la sentenza di appello e contro quella resa sulla revocazione avverso la prima vanno riuniti per connessione, in applicazione analogica della norma.
art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993
È richiamato solo per precisare che la forma scritta dei contratti bancari è stata introdotta con la disciplina bancaria successiva, mentre il rapporto in causa era anteriore.
art. 3 l. n. 154 del 1992
È richiamato per la medesima ragione: la forma scritta dei contratti bancari è stata prevista da questa disciplina, non applicabile ratione temporis al contratto stipulato negli anni Settanta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Cass. Sez. U. n. 24418 del 2010
Le rimesse su conto affidato sono solutorie solo per la parte che eccede l'affidamento; quelle ripristinatorie non fanno decorrere la prescrizione dalla singola annotazione di interessi, ma dalla chiusura del rapporto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere fondato sulla diversa valutazione delle difese processuali o sulla ricostruzione della non contestazione, perché tale attività implica un giudizio del giudice e non un errore meramente percettivo.
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, il cliente-attore deve allegare e provare l'assenza di una valida causa giustificativa delle somme trattenute dalla banca; per la commissione di massimo scoperto, ciò implica la prova del contenuto del contratto e della mancata pattuizione della clausola.
- La doglianza relativa agli interessi ultralegali può essere accolta sulla base dell'annotazione di estratto conto quando manchi un valido patto scritto, poiché la pattuizione del tasso superiore a quello legale richiede la forma scritta.
- L'anatocismo non è legittimo se non ricorre una delle ipotesi tipiche di legge; in materia bancaria, la disciplina della delibera CICR consente la capitalizzazione solo a parità di periodicità tra interessi creditori e debitori.
- Ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente, occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: solo le prime sono pagamenti immediatamente ripetibili, mentre le seconde incidono sulla decorrenza della prescrizione soltanto alla chiusura del rapporto o al superamento dell'affidamento.
- In presenza di eccezione di prescrizione, il giudice deve verificare il reale saldo del conto previa eliminazione degli addebiti indebitamente applicati e, se invocata l'esistenza di un affidamento, deve accertarne l'effettiva prova per qualificare correttamente le rimesse.
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