Cassazione Penale, Sentenza n. 48563/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) violazione di legge e carenza di motivazione della misura del Questore (d.lgs. n. 159/2011), ritenuta insufficiente su alcuni aspetti e quindi meritevole di disapplicazione; 2) difetto di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che non era provato un effettivo allontanamento dal Comune cui era fatto divieto e quindi non poteva esservi 'rientro'; 3) errata applicazione della riduzione della pena prevista per il giudizio abbreviato: i giudici di merito avevano applicato una riduzione di un terzo anziché della metà, come previsto dalla modifica introdotta dalla legge n. 103/2017 per le contravvenzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento del Questore e ha qualificato la critica sulla mancanza di correlazione come mera congettura non sorretta da elementi processuali. Ha tuttavia accolto il terzo motivo, constatando che il reato era una contravvenzione e che, secondo l'art. 442, comma 2, c.p.p. (come modificato dalla legge n. 103/2017), la riduzione per il rito abbreviato è della metà. Ne è seguito l'annullamento senza rinvio limitatamente al punto sul trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena da mesi uno e dieci giorni a mesi uno di arresto. Per il resto la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
art. 2; art. 76, comma 2; art. 1
La norma è stata applicata per contestare il rientro nel Comune nonostante il provvedimento del Questore che vietava il ritorno: la Corte ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse adeguatamente motivato sui profili di pericolosità e sulle condotte pregresse dell'imputato (reiterate violazioni del foglio di via e comportamenti connessi ad aree di servizio autostradali).
Codice di procedura penale
art. 442, comma 2; art. 620, lett. i
Art. 442, comma 2: la riduzione della pena per il rito abbreviato è della metà se il reato è una contravvenzione e di un terzo se è un delitto; la Corte ha applicato questo principio correggendo l'errata diminuzione. Art. 620, lett. i: consente alla Cassazione di annullare senza rinvio e decidere la causa quando non sono necessari ulteriori accertamenti; applicato per rideterminare la pena in questa sede.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831
Principio secondo cui la Corte di cassazione può pronunciare annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e può decidere sulla base degli elementi già accertati; utilizzato per giustificare la rideterminazione della pena senza rinvio.
Massime di principio
- Quando si impugna la motivazione di un provvedimento amministrativo (es. divieto di ritorno del Questore) è necessario dimostrare specifiche carenze o incongruenze concrete nella motivazione; contestazioni basate su mere affermazioni generiche o congetture tendono a essere rigettate.
- Per la scelta del rito abbreviato, occorre verificare se il fatto è qualificato come contravvenzione o delitto: la riduzione della pena è della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti (art. 442, c.2 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017). Un'applicazione errata della percentuale di riduzione è sanabile in Cassazione, anche con annullamento senza rinvio quando non servono ulteriori accertamenti.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e decidere la questione nel merito (art. 620, lett. i c.p.p. e principi delle Sez. Unite) quando la determinazione della pena o altre statuizioni sono correggibili sulla base degli elementi già acquisiti, evitando così un nuovo giudizio di merito.
- Le doglianze sulla mancata correlazione tra accusa e sentenza richiedono argomentazioni e prove concrete che dimostrino la discrepanza; semplici ipotesi alternative sulla dinamica dei fatti non sono sufficienti a integrare un vizio di motivazione.
- Nelle impugnazioni penali, il successo parziale (es. rideterminazione della pena) è possibile anche se la condanna sostanziale viene confermata; pertanto, impugnare profili sanzionatori separati dalla responsabilità può risultare efficace.
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