Cassazione Civile, Ordinanza n. 32807/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di marmo, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari invocando il foro esclusivo del consumatore, sostenendo di aver contratto per esigenze estranee alla propria attività professionale e che la fornitura riguardava la casa familiare, non lo studio legale. Il Tribunale ha però ritenuto che l'immobile fosse anche adibito a studio professionale e che ciò escludesse la qualità di consumatore, radicando la competenza nel foro del creditore. Con il ricorso per regolamento di competenza, l'opponente ha censurato tale ricostruzione, deducendo che la circostanza dell'uso professionale dell'immobile non era pacifica né provata e che la prestazione era in realtà destinata alla pavimentazione dell'abitazione personale, come mostrato dalla documentazione e dall'assenza di partita IVA in fattura. La società intimata non ha svolto difese nel regolamento.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della questione sulla competenza territoriale e sulla qualità di consumatore, perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il ricorso non risultava notificato in modo validamente comprovato. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del regolamento di competenza e, in ragione della natura impugnatoria del ricorso, ha dato atto altresì dell'obbligo potenziale del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna liquidazione è stata disposta per spese, mancando attività difensiva della resistente.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
foro esclusivo e inderogabile del consumatore
il foro del consumatore opera solo se la parte può essere qualificata consumatore in relazione al contratto controverso
art. 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005
consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
art. 1, lett. c), d.lgs. n. 206/2005
professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
art. 1182 c.c.
per le obbligazioni pecuniarie liquide la competenza si radica nel forum destinatae solutionis, cioè nel domicilio del creditore
art. 20 c.p.c.
richiamato per la determinazione del foro territorialmente competente
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
ai fini della prova della notificazione telematica occorre produrre copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute di accettazione e consegna con attestazione di conformità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche per il regolamento di competenza, la mancata o non completa dimostrazione della notificazione del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la notificazione del ricorso avviene in via telematica e l'atto sia formato in originale cartaceo con firma autografa, la prova del perfezionamento richiede la produzione delle ricevute PEC e delle relative attestazioni di conformità agli originali.
- La Corte non esamina il merito della questione di competenza se manca un valido presupposto processuale di ammissibilità dell'impugnazione.
- In presenza di ricorso inammissibile, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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