Ordinanza n. 202/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la “revoca ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. B, della L.R. 41/2003 del provvedimento n. -OMISSIS-, autorizzativo dell'esercizio dell'attività di struttura socio assistenziale a ciclo residenziale per anziani per un numero complessivo di -OMISSIS- ospiti”; - di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, ivi compresi la richiesta di provvedimento ordinativo della ASL di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e il verbale di sopralluogo della stessa ASL del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura socio-assistenziale a ciclo residenziale per anziani e conseguente chiusura dell’attività
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura assistenziale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale di revoca dell’autorizzazione, nonché gli atti presupposti e consequenziali, tra cui la richiesta dell’Azienda Sanitaria Locale e il verbale di sopralluogo. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative, l’erronea applicazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dalla disciplina regionale, l’insussistenza dell’obbligo di collocare la cucina nello stesso fabbricato dei locali destinati alla degenza, l’assenza di una violazione automatica delle norme igieniche per la collocazione della cucina in un fabbricato attiguo e l’erronea assimilazione di camere con insufficiente areazione al diverso rilievo del sovraffollamento riscontrato in precedenza. È stata inoltre contestata la sussistenza dei presupposti per la revoca ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. B), della legge regionale Lazio n. 41/2003, che richiede gravi o ripetute violazioni di legge oppure gravi disfunzioni assistenziali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti della revoca comunale. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto plausibile la lesione delle garanzie partecipative; ha osservato che la disciplina regionale richiamata non sembra imporre l’annessione della cucina ai locali di degenza e che la collocazione della cucina in un fabbricato attiguo non determina automaticamente una violazione igienica. Ha inoltre distinto l’insufficiente areazione delle camere dal sovraffollamento rilevato in un precedente sopralluogo, escludendo, allo stato cautelare, che ricorrano i presupposti per applicare la disposizione regionale che consente revoca e chiusura solo in presenza di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali; la violazione relativa all’areazione non appare, da sola, connotata da gravità sufficiente. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato le criticità connesse alla ricollocazione degli ospiti in altre strutture e i pregiudizi economici e reputazionali derivanti dalla revoca. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito al 3 dicembre 2026 e ha condannato solidalmente il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni juris sia il periculum in mora.
art. 13, comma 1, lett. B), l.r. Lazio n. 41/2003
nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali
La revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività richiedono violazioni di legge gravi o ripetute oppure gravi disfunzioni assistenziali; una singola irregolarità non qualificata come grave non appare sufficiente.
Sezione III.2.A.3 d.G.R. n. 1305/2004
La disciplina regionale dei requisiti strutturali non sembra imporre che la cucina sia annessa ai locali di degenza.
pag. 71 d.G.R. n. 1305/2004
pasti trasportati dall’esterno
La previsione della possibilità di consumare pasti trasportati dall’esterno è stata valorizzata per escludere, in sede cautelare, che la collocazione della cucina in un fabbricato attiguo determini automaticamente una violazione dei requisiti applicabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca dell’autorizzazione e la chiusura di una struttura socio-assistenziale possono essere disposte, ai sensi della disciplina regionale, soltanto in presenza di gravi o ripetute violazioni di legge oppure di gravi disfunzioni assistenziali; una singola irregolarità, se non autonomamente grave, non è di per sé sufficiente.
- La violazione delle garanzie partecipative può integrare un fumus boni juris idoneo a sostenere la sospensione cautelare di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura assistenziale.
- In assenza di una specifica previsione normativa, la collocazione della cucina in un fabbricato attiguo ai locali di degenza non determina automaticamente la violazione dei requisiti igienico-strutturali, soprattutto quando la disciplina applicabile contempla la possibilità di consumare pasti trasportati dall’esterno.
- Nella valutazione della gravità dell’irregolarità posta a fondamento della revoca, l’amministrazione deve distinguere tra fattispecie diverse, non potendo assimilare automaticamente l’insufficiente areazione delle camere al sovraffollamento rilevato in precedenti accertamenti.
- Ai fini della tutela cautelare, il rischio di dover ricollocare numerosi ospiti in altre strutture, unitamente alle conseguenze economiche e reputazionali della revoca, può integrare un pregiudizio grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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