Ordinanza n. 16668/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento delle graduatorie per i distretti giudiziari di Firenze e di Bari dei vincitori pubblicate in data 30 giugno 2026 all’esito dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, reclutato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i., recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, da inquadrarsi nell’Area Funzionari del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria limitatamente alla parte in cui è stata inserita illegittimamente l’odierna ricorrente nella graduatoria del Distretto della Corte d’Appello di Firenze (Codice FI) anziché in quella relativa al Distretto della Corte d’Appello di Bari (Codice BA);di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente anche non conosciuto e ove occorra della FAQ del 30.03.2026 nonché del provvedimento di rettifica della graduatoria per il distretto giudiziario di Bari pubblicato in data 21 luglio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie dei vincitori per i distretti giudiziari di Firenze e Bari, pubblicate il 30 giugno 2026, limitatamente all’inserimento della ricorrente nella graduatoria di Firenze anziché in quella di Bari; FAQ del 30 marzo 2026 e rettifica della graduatoria di Bari pubblicata il 21 luglio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, per quanto di interesse, delle graduatorie della procedura indetta per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia, sostenendo di essere stata illegittimamente collocata nella graduatoria del distretto della Corte d’Appello di Firenze anziché in quella del distretto di Bari. Ha inoltre impugnato gli atti connessi, la FAQ del 30 marzo 2026 e la rettifica della graduatoria di Bari del 21 luglio 2026. L’ordinanza non esamina i motivi di merito.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, rilevando che gli effetti diretti degli atti impugnati sono limitati al territorio della Toscana e che, trattandosi di controversia riguardante una dipendente pubblica, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio della ricorrente, ubicata nella circoscrizione del TAR Toscana. Ha quindi indicato il TAR Toscana quale giudice competente, davanti al quale il processo può essere riassunto nelle forme di rito. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Ritenuta l’incompetenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell’art. 13 c.p.a., in quanto la ricorrente impugna provvedimenti ed atti i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione toscana (comma 1);
La competenza territoriale è individuata, in via generale, in base all’ambito territoriale degli effetti diretti degli atti impugnati; nel caso concreto tali effetti erano circoscritti alla Toscana.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Considerato invero che la sede di servizio del ricorrente, è ubicata nella circoscrizione territoriale del T.A.R. Toscana;
Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti opera il criterio inderogabile della sede di servizio, che nel caso concreto radica la competenza presso il TAR Toscana.
art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.
Ravvisata dunque la necessità di dichiarare l’incompetenza territoriale dell’intestato Tribunale Amministrativo e di indicare il T.A.R. per la Toscana quale giudice territorialmente competente, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 4, del c.p.a;
Accertata l’incompetenza territoriale, il giudice deve indicare il tribunale competente; la causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo nelle forme di rito.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale è inderogabilmente attribuita al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente.
- Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il TAR competente; il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo nelle forme di rito.
Come è indicizzato
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