Regolamento (UE) 2024/2733
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione dispone la registrazione delle importazioni di un determinato prodotto in legno multistrato proveniente dalla Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione. La registrazione è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, così da consentire, se del caso, una futura riscossione retroattiva di dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate. Il provvedimento non istituisce dazi, ma preannuncia la possibilità di applicarli in esito all’inchiesta, secondo le regole del regolamento di base. La durata della registrazione è fissata in nove mesi.
Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese ai fini di un eventuale futuro prelievo retroattivo di dazi antidumping
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare le importazioni nell’Unione di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati al codice NC 4418 75 00, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i pannelli di bambù, i pannelli con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico. La registrazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Il regolamento opera nel contesto di un procedimento antidumping già aperto il 16 maggio 2024.
Registrazione delle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 interviene nel quadro di un procedimento antidumping avviato il 16 maggio 2024 sulle importazioni nell’Unione di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, dispone la registrazione delle importazioni del prodotto in esame per preservare la possibilità di un’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping definitivi, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Contesto del procedimento antidumping
L’apertura dell’inchiesta deriva da una denuncia presentata il 4 aprile 2024 dall’European Parquet Federation per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di pavimenti di legno multistrato. Il regolamento non decide nel merito sull’esistenza del dumping o del pregiudizio, ma si limita a introdurre una misura procedurale cautelativa in attesa degli esiti dell’inchiesta.
Prodotto interessato ed esclusioni
Il prodotto soggetto a registrazione è identificato come pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati al codice NC 4418 75 00. Il testo specifica che il codice NC è indicato solo a fini informativi e può essere successivamente modificato in sede di classificazione tariffaria. Sono esclusi dal campo di applicazione i pannelli di bambù, i pannelli con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico.
Finalità della registrazione e possibile retroattività
La registrazione serve a consentire, se all’esito dell’inchiesta la Commissione proporrà o il Consiglio istituirà dazi antidumping definitivi, la possibile riscossione retroattiva sui prodotti importati e registrati, purché siano rispettate le condizioni previste dal diritto UE. Il regolamento precisa tuttavia che tali condizioni saranno esaminate nell’eventuale regolamento istitutivo dei dazi definitivi e che il pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.
Parametri prospettici dei dazi
Nella motivazione si richiama quanto affermato nella denuncia: i margini di dumping stimati per il prodotto in esame sarebbero compresi tra il 60 % e il 160 %, mentre il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 40 % e il 50 % nel periodo ottobre 2022 - settembre 2023. In via ordinaria, il futuro dazio sarebbe determinato secondo la regola del dazio inferiore prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Se, nel corso dell’inchiesta, emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, la Commissione potrebbe applicare il criterio di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, fissando il dazio al livello del margine di dumping, qualora un dazio inferiore non fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Entrata in vigore, durata ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La registrazione delle importazioni ha una durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.
Disposizioni principali
Prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame è costituito da pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati al codice NC 4418 75 00. Sono espressamente esclusi i pannelli di bambù, i pannelli con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono incaricate di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione è finalizzata a consentire, qualora l’inchiesta antidumping porti all’istituzione di dazi definitivi e ricorrano le condizioni di legge, la riscossione retroattiva sui prodotti registrati.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Possibili dazi antidumping futuri
Il regolamento chiarisce che l’eventuale imposizione di dazi dipenderà dagli esiti dell’inchiesta. In via ordinaria, l’importo dei futuri dazi sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; qualora siano accertate distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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