Sentenza n. 1087/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO a seguito dell’ordinanza del Tar Lazio – Roma, n. 751/2025 n. 13315/2024 REG. RIC. (“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (n. 13315/2024 REG. RIC. Sezione Terza Bis), dichiara la propria incompetenza sul ricorso n. 13315 del 2024, per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, davanti al quale la causa potrà essere riassunta, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, per la definizione del giudizio, anche sulle spese”; E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 55, DA RENDERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A., DEI SEGUENTI ATTI: 1) del decreto atto Prot. 0076123 del 27.11.2024, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di venticinque docenti per la classe di concorso EEEE “Scuola Primaria”; 2) della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l’odierna ricorrente nell’elenco dei vincitori di concorso nonché per l’annullamento d’ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra, ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, del D.M. 205/2023 ed allegati A e B, concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno; nonché l’annullamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale rettificata del concorso de quo; previa declaratoria in via cautelare, del diritto della ricorrente ad essere correttamente rivalutata ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l’effetto, al relativo annullamento e/o modifica della graduatoria definitiva; nonché, in via subordinata, per la richiesta di pubblicazione degli idonei al concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e graduatoria dei vincitori del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, classe di concorso EEEE, nella parte in cui non include la ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto davanti al TAR Campania il giudizio originariamente proposto davanti al TAR Lazio, dichiaratosi incompetente per territorio. Ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria finale, la graduatoria dei vincitori, le successive rettifiche e gli atti connessi, chiedendo l'inserimento nella posizione e con il punteggio ritenuti spettanti, previa rivalutazione dei titoli e, in subordine, la pubblicazione dell'elenco degli idonei. La procedura concorsuale, relativa alla classe EEEE, rientrava negli interventi PNRR. In applicazione dell'art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, il TAR Campania aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, fissando il termine del 30 ottobre 2025. La ricorrente non ha fornito prova di avere tempestivamente notificato e depositato l'atto di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la graduatoria e gli altri atti concorsuali. Il giudice ha ritenuto che l'art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022 configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, anche in ragione del rinvio all'art. 49 c.p.a. Poiché la ricorrente non ha adempiuto entro il termine assegnato all'integrazione del contraddittorio, trova applicazione l'art. 49 c.p.a., che richiama l'art. 35 c.p.a. per l'ipotesi di mancata o tardiva notificazione e deposito dell'atto integrativo. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiare disciplina processuale applicabile.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR
La disposizione è stata interpretata come fonte di litisconsorzio necessario nei giudizi relativi agli interventi PNRR, con conseguente necessità di evocare in giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi.
art. 49 c.p.a.
se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35
Il mancato adempimento, entro il termine assegnato, dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'adozione della pronuncia processuale prevista dall'art. 35 c.p.a.
art. 35 c.p.a.
È stato richiamato quale disposizione applicabile in caso di mancata o tardiva integrazione del contraddittorio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Ha consentito la riassunzione del giudizio davanti al TAR Campania dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Lazio.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a interventi PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie quando la disciplina speciale applicabile le individua come tali; il loro mancato coinvolgimento impone l'integrazione del contraddittorio.
- Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., la parte onerata deve notificare e depositare tempestivamente l'atto integrativo entro il termine assegnato; in mancanza, il giudizio è definito secondo l'art. 35 c.p.a., senza esame del merito delle censure.
- L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio può determinare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese quando la peculiarità della disciplina processuale lo giustifica.
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