Cassazione Penale, Sentenza n. 42068/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Genova per il reato previsto dall'art. 189 comma 6 C.d.S., con pena di 7 mesi di reclusione. Denuncia violazione di legge processuale per avere la Corte di Appello, pur nell'ambito del D.L. n.149/2020 che ha introdotto il processo cartolare a causa dell'emergenza COVID e pur essendo prevista dall'art. 23 comma 6 la possibilità di chiedere la trattazione orale (richiesta che era stata esercitata), proceduto alla trattazione secondo il rito cartolare e non avendo ammesso la difesa alla discussione. Inoltre il ricorrente fa valere nullità processuali e vizi di violazione di legge derivanti da tale modalità di trattazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto preliminarmente sopravvenuta la causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata il 14 maggio 2021 ai sensi dell'art. 157 c.p. (termine massimo di sei anni per la prescrizione dei delitti) e aumentata a 7 anni e 6 mesi per effetto dell'art. 161 comma 2 c.p. Pur considerando le doglianze del ricorrente come difese tecniche non manifestamente infondate, ha escluso che sussistessero vizi di tale evidenza da giustificare una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p. Conclusivamente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato risultava estinto per prescrizione; gli atti sono stati trasmessi al Prefetto per le determinazioni in ordine alle sanzioni amministrative di competenza (nel testo compare una piccola incoerenza territoriale: in un passaggio si indica il Prefetto di Potenza, nel dispositivo finale si dispone la trasmissione al Prefetto di Rimini).
Norme richiamate
art. 189 comma 6 C.d.S.
Norma del Codice della Strada relativa al fatto-reato per cui era stato condannato l'imputato; la sentenza di merito aveva accertato la responsabilità ai sensi di questa disposizione
D.L. n.149/2020, art. 23 comma 6
Disciplina il processo cartolare introdotto per l'emergenza COVID e prevede la possibilità, salve eccezioni, di chiedere la trattazione orale; il ricorrente lamentava che tale possibilità, pur essendo stata esercitata, non era stata rispettata dalla Corte di Appello
art. 157 c.p.
Stabilisce il termine massimo di prescrizione per i delitti (menzionato nel provvedimento come sei anni), utilizzato dalla Corte per calcolare la estinzione per prescrizione del reato
art. 161 comma 2 c.p.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione in determinati casi; applicato dalla Corte per elevare il termine a 7 anni e 6 mesi ai fini del decorso della prescrizione
art. 129 secondo comma c.p.p.
Norma citata in relazione alla declaratoria di estinzione o pronuncia assolutoria quando sussistono vizi processuali di evidente gravità; la Corte ha ritenuto che non ricorressero vizi tale da giustificare una pronuncia assolutoria di immediata percezione
Massime di principio
- Se, durante il corso del giudizio, si verifica la prescrizione del reato, la Corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto; ciò non implica necessariamente una valutazione sul merito della responsabilità penale.
- La mera violazione procedurale collegata alla trattazione secondo il rito cartolare (D.L. n.149/2020) non comporta automaticamente l'annullamento o l'assoluzione: occorre che il vizio sia di immediata e manifesta evidenza o tali da giustificare una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p.; in assenza di tale evidente e grave vizio, le doglianze formali possono essere considerate difese tecniche non decisive.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, resta possibile la trasmissione degli atti alle autorità amministrative competenti (Prefetto) per eventuali provvedimenti amministrativi collegati alla stessa fattispecie.
- È importante, in caso di richiesta di trattazione orale ai sensi delle norme emergenziali, documentare tempestivamente e formalmente tale richiesta e gli eventuali dinieghi per poter contestare efficacemente la violazione procedurale nelle sedi successive.
- Verificare sempre i termini di prescrizione applicabili alla fattispecie concreta (compresi gli incrementi previsti da norme speciali) e calcolare le scadenze processuali: la maturazione della prescrizione può mutare l'esito del giudizio indipendentemente dai profili di merito.
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