Sentenza n. 1088/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno n. -OMISSIS- dell’8/10/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e PEI per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto scolastico che aveva assegnato 18 ore settimanali di sostegno e il PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'accertamento del diritto alla copertura totale delle 30 ore settimanali di frequenza. Al momento dell'adozione degli atti impugnati, la disabilità era qualificata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, sulla base della documentazione allora disponibile all'istituzione scolastica. Successivamente, la documentazione sanitaria della Neuropsichiatria Infantile e della Commissione multidisciplinare dell'ASL ha qualificato la disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge, attestandone la maggiore gravità. Tale documentazione è stata comunicata all'amministrazione dopo l'adozione del PEI e ha costituito il fondamento della domanda di annullamento. Nel corso del giudizio, il dirigente scolastico ha tempestivamente chiesto all'USR l'integrazione delle ore di sostegno e l'amministrazione ha poi adottato un provvedimento di assegnazione delle ore integrative, assicurando la copertura totale dell'orario scolastico. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, lamentando soltanto il ritardo e chiedendo la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità all'espressa dichiarazione del ricorrente, poiché durante il processo l'amministrazione aveva assegnato le ore integrative di sostegno fino alla copertura totale dell'orario scolastico, soddisfacendo l'interesse sostanziale perseguito. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità originaria del decreto di assegnazione e del PEI, né ha riconosciuto una responsabilità dell'amministrazione per il ritardo. Le spese sono state compensate, in considerazione della complessità derivante dalla sopravvenuta attestazione di maggiore gravità e della tempestiva attivazione del dirigente scolastico per ottenere l'integrazione delle ore.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, legge 104/1992
La qualificazione della disabilità risultante dalla documentazione disponibile all'amministrazione al momento dell'adozione degli atti impugnati.
art. 3, comma 3, legge 104/1992
La successiva qualificazione della disabilità in termini di maggiore gravità, posta a fondamento della richiesta di integrazione delle ore di sostegno.
art. 2 c.p.a.
Il comportamento cooperativo dell'amministrazione nel corso del processo, mediante il deposito di relazioni e l'attivazione della procedura per l'integrazione delle ore.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, e quest'ultimo dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei vizi originariamente dedotti.
- La sopravvenuta acquisizione di una certificazione sanitaria che modifica in senso più grave la qualificazione della disabilità può giustificare una nuova valutazione dell'assegnazione delle ore di sostegno, distinta dalla valutazione compiuta dall'amministrazione sulla base della documentazione disponibile al momento dell'adozione del PEI e del provvedimento originari.
- La tempestiva attivazione dell'istituzione scolastica presso l'amministrazione competente per ottenere l'integrazione delle ore di sostegno, unitamente alla sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente, può giustificare la compensazione delle spese di lite quando la controversia sia divenuta improcedibile senza accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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