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Sentenza

Sentenza n. 8584/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento della determinazione del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, recante Ripiano per il superamento dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: Deliberazione del Direttore generale della ASL 1 n. 719/2019; Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 2 n. 655/2019; Deliberazione del Direttore generale della ASL 3 n. 397/2019; Deliberazione del Direttore generale della ASL 4 n. 582/2019; Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 5 n. 45/2019; Deliberazione del Direttore generale IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338/2019; Deliberazione del Direttore generale IRCCS G. Gaslini n. 672/2019; Nota prot. n. 1426291/2022 del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali; Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.

Giustizia amministrativa202303714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di individuazione dell'impresa fornitrice e dell'importo dovuto a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti relativi all'applicazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato il provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento richiesto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Ha tuttavia rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull'impugnazione, conseguente al pagamento effettuato dalla ricorrente secondo la disciplina sopravvenuta, e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La disposizione consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento e collega all'accertamento regionale del pagamento la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il sopravvenuto difetto di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015

    È la disposizione posta a base degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici oggetto della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità da remoto.

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato dall'azienda fornitrice ai sensi della disciplina sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull'impugnazione dei provvedimenti regionali relativi agli anni interessati, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento regionale di accertamento dell'avvenuto pagamento, quando tale accertamento sia espressamente previsto dalla legge quale adempimento successivo al versamento.
  • Quando la sopravvenienza normativa e il pagamento eliminano l'interesse alla decisione, ma non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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