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Sentenza

Sentenza n. 6867/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 18568 dell’11 dicembre 2023, che aveva respinto il ricorso contro i bandi della procedura concorsuale per docenti e dichiarato improcedibile il ricorso degli altri partecipanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente ITP)

Prevale il privato

La controversia

Due docenti tecnico-pratici hanno appellato la sentenza con cui il TAR aveva respinto nel merito le loro censure contro i decreti direttoriali relativi alla procedura concorsuale per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria. Gli appellanti contestavano, in particolare, la preclusione alla partecipazione derivante dal requisito dell’inserimento nelle graduatorie a esaurimento o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto entro il 31 maggio 2017, nonché la mancata possibilità di presentare la domanda tramite la piattaforma POLIS e la necessità del titolo abilitante. Il primo motivo d’appello deduceva l’erroneità della sentenza per non avere riconosciuto il consolidamento della posizione e il legittimo affidamento derivanti dall’ammissione cautelare, dal superamento delle prove concorsuali, dall’inserimento nelle graduatorie di merito, dall’assunzione a tempo indeterminato e dal superamento dell’anno di prova. Gli ulteriori motivi censuravano la qualificazione non abilitante del diploma ITP, la disparità di trattamento rispetto ai docenti inseriti con riserva dopo il termine del 31 maggio 2017, la violazione dei principi costituzionali e della Carta Sociale Europea e la condanna alle spese. Il Ministero aveva eccepito anche la violazione del principio di specificità dei motivi d’appello. Gli appellanti avevano inoltre chiesto, in via subordinata, il rinvio della trattazione per proporre motivi aggiunti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a. e ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità, ritenendo i motivi sufficientemente riferiti alla sentenza impugnata. Ha respinto le istanze di rinvio, poiché formulate in via subordinata e gli appelli risultavano fondati. Il Collegio ha accolto il primo motivo, rilevando che, pur essendo normalmente inapplicabile il consolidamento nelle procedure concorsuali comparative con posti limitati, tale regola incontra un limite soggettivo, correlato all’affidamento generato dal comportamento dell’amministrazione, e un limite oggettivo, quando la situazione fattuale si estenda ad ambiti ulteriori rispetto alla procedura concorsuale, con cesura causale rispetto a essa. Nel caso concreto, l’amministrazione non si era limitata a dare esecuzione ai provvedimenti cautelari ammettendo gli appellanti alle prove, ma li aveva inseriti senza riserva nelle graduatorie di merito, assunti a tempo indeterminato e lasciati superare l’anno di prova. Inoltre, le graduatorie risultavano esaurite dal 2021 e non emergevano controinteressati utilmente collocabili. Il superamento sia del filtro concorsuale sia del filtro lavorativo aveva realizzato la finalità sostanziale del reclutamento di docenti idonei, mentre mancava una base giuridica concretamente attivabile per vanificare la posizione ormai stabilizzata. Sono stati quindi accolti, per conseguenza, anche i rilievi sulle spese; gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza del TAR è stata riformata non mediante accertamento della legittimità originaria della partecipazione, ma dichiarando la sopravvenuta improcedibilità per difetto di interesse del ricorso di primo grado, con definitiva stabilizzazione della posizione giuridica degli appellanti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    previa riunione degli stessi ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli rivolti contro la medesima sentenza di primo grado.

  • art. 101 c.p.a.

    principio di specificità dei motivi

    Gli appelli sono ammissibili quando contengono critiche specifiche alla sentenza impugnata; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, convertito dalla l. n. 168/2005

    consente in via eccezionale nelle procedure di abilitazione professionale che il sopravvenuto conseguimento del titolo sia in grado di stabilizzare gli effetti favorevoli promananti dalla tutela cautelare

    La disposizione costituisce un’eccezione legislativa riferita alle procedure abilitative e non fonda, di regola, il consolidamento nelle procedure concorsuali comparative.

  • art. 97 Cost.

    imparzialità e buon andamento

    Il principio costituzionale sostiene la finalità dell’amministrazione di reclutare i migliori docenti e, nel caso concreto, impedisce una vanificazione meramente demolitoria di una posizione consolidata in assenza di un vantaggio pubblico attuale.

  • art. 3 Cost.

    principio di uguaglianza sostanziale

    Invocato dagli appellanti tra i motivi assorbiti; non è stato oggetto di autonoma decisione nel merito.

  • art. 117 Cost.

    Invocato con riferimento alla Carta Sociale Europea tra i motivi assorbiti; non è stato oggetto di autonoma decisione nel merito.

  • art. 51 Cost.

    non contempla un diritto indiscriminato ad accedere ai pubblici impieghi

    Richiamato nella ricostruzione della sentenza di primo grado, secondo cui l’accesso ai pubblici impieghi può essere subordinato a requisiti e procedure selettive.

  • art. 4, comma 2, l. n. 341/1990

    l’abilitazione all’insegnamento, quale titolo distinto e ulteriore per accedervi, è stata introdotta dall’art. 4, comma 2, della l. n. 341/1990

    Richiamato dal TAR per distinguere il titolo di studio dal titolo abilitante; la relativa questione è rimasta assorbita in appello.

  • art. 5 d.lgs. n. 59/2017

    richiede, per accedere al concorso, comunque la c.d. laurea breve

    Richiamato nella sentenza appellata per sostenere la distinzione tra il diploma ITP e il requisito abilitante; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali comparative per posti numericamente limitati il consolidamento degli effetti favorevoli di una tutela cautelare è, di regola, inapplicabile, poiché la stabilizzazione della posizione di un candidato può ledere gli interessi qualificati degli altri concorrenti o di coloro che potrebbero subentrare mediante scorrimento.
  • La regola di inapplicabilità del consolidamento nelle procedure concorsuali incontra un limite soggettivo quando il comportamento dell’amministrazione abbia generato nel candidato un affidamento qualificato sulla stabilità della posizione conseguita.
  • La medesima regola incontra un limite oggettivo quando l’amministrazione, oltre a dare esecuzione alla misura cautelare e a definire gli esiti della procedura, estenda autonomamente la situazione del candidato ad ambiti ulteriori e causalmente distinti, quali l’inserimento senza riserva nella graduatoria di merito, l’assunzione a tempo indeterminato e il superamento dell’anno di prova.
  • Quando il candidato abbia superato le prove concorsuali e il periodo di prova, sia stato assunto senza riserva e non risultino controinteressati utilmente collocabili per l’esaurimento della graduatoria, la successiva esclusione può assumere carattere meramente demolitorio e non può essere disposta in assenza di una base giuridica e di un concreto vantaggio pubblico attuale.
  • Il giudice può riformare la sentenza di primo grado e dichiarare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso originario per difetto di interesse, anziché accertare la fondatezza originaria della pretesa, quando la posizione giuridica del ricorrente si sia definitivamente stabilizzata per effetto delle successive condotte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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