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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-740/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 June 2024. — Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintaining the applicant’s name on the list – Concept of ‘leading businessperson’ – Article 2(1)(f) and (g) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(f) and (g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment. — Case T-740/22

Giurisprudenza europea62022TJ0740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla i tre successivi gruppi di atti di mantenimento delle sanzioni contro Pumpyanskiy, ritenendo non dimostrato che, al momento di ciascun rinnovo, egli fosse ancora un "leading businessperson" o un soggetto che sosteneva il Governo russo. I giudici valorizzano soprattutto il fatto che il ricorrente aveva cessato le cariche in TMK e Group Sinara e che il Consiglio non aveva prodotto elementi aggiornati e sufficienti. La sentenza ribadisce che il controllo giurisdizionale sulle sanzioni deve verificare una base fattuale solida e attuale, non mere presunzioni o riferimenti a circostanze superate.

Annullamento del mantenimento delle misure restrittive UE nei confronti di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy per difetto di base fattuale sufficiente e per erronea applicazione dei criteri di "leading businessperson" e di sostegno al Governo russo.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse correttamente mantenuto il nome del ricorrente nelle liste sanzionatorie sulla base: (i) del criterio del "leading businessperson" che opera in settori che forniscono entrate sostanziali al Governo russo; e (ii) del criterio relativo a persone che sostengono materialmente o finanziariamente il Governo russo, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva cessato, prima degli atti impugnati, le cariche in TMK e Group Sinara e che il Consiglio aveva utilizzato anche altri elementi (ruoli in organizzazioni imprenditoriali, incontro con Putin, onorificenze, ecc.).

Principio di diritto

Nel riesame periodico delle misure restrittive, il Consiglio può mantenere un soggetto nelle liste solo se dispone, alla data dell’atto impugnato, di un complesso di elementi specifici, precisi e concordanti idonei a dimostrare che i criteri di iscrizione continuano a sussistere. Non è sufficiente richiamare in modo automatico cariche cessate mesi prima, né presumere che ex cariche in società o la partecipazione a riunioni politiche del passato bastino, da sole, a qualificare il ricorrente come "leading businessperson" o come persona che sostiene materialmente o finanziariamente il Governo russo. Poiché il Consiglio non ha provato, per ciascun pacchetto di atti di mantenimento, che il ricorrente conservasse tale qualifica o tale collegamento sostanziale, il Tribunale annulla gli atti impugnati nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 215(2) TFUE
  • Decisione 2014/145/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Decisione (PESC) 2022/397
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396
  • Decisione (PESC) 2022/1530
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
  • Decisione (PESC) 2023/572
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
  • Decisione (PESC) 2023/1094
  • Regolamento (UE) 2023/1089
  • Decisione (PESC) 2023/1767
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
  • Articolo 2(1)(f) e (g) della Decisione 2014/145/CFSP
  • Articolo 3(1)(f) e (g) del Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 6, terzo comma, della Decisione 2014/145/CFSP
  • Articolo 14(4) del Regolamento (UE) n. 269/2014

Annullamento del mantenimento delle misure restrittive nei confronti di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dinanzi al Tribunale contro tre serie successive di atti del Consiglio che avevano mantenuto il nome del ricorrente nelle liste delle persone soggette a congelamento di fondi nell’ambito delle misure restrittive adottate contro azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Tribunale esamina in particolare la correttezza dell’applicazione dei criteri di iscrizione relativi al "leading businessperson" e al sostegno materiale o finanziario al Governo russo.

Parti e contesto fattuale

Il ricorrente, cittadino russo residente a Ekaterinburg, contestava:

  • la Decisione (PESC) 2022/1530 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529;
  • la Decisione (PESC) 2023/572 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571;
  • la Decisione (PESC) 2023/1767 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765.

Tutti questi atti avevano mantenuto il suo nome nelle liste sanzionatorie. L’inserimento originario risaliva al marzo 2022; il Consiglio lo aveva motivato, in un primo momento, facendo leva sulle sue funzioni apicali in TMK e nel Group Sinara, sul suo presunto sostegno a entità collegate allo Stato russo e sulla partecipazione a un incontro con il presidente Putin il 24 febbraio 2022.

Normativa rilevante

La base giuridica del regime sanzionatorio è costituita da:

  • articolo 29 TUE e articolo 215(2) TFUE;
  • Decisione 2014/145/CFSP e Regolamento (UE) n. 269/2014;
  • Decisione (PESC) 2022/329 e Regolamento (UE) 2022/330, che hanno modificato i criteri di iscrizione;
  • Decisione (PESC) 2023/1094 e Regolamento (UE) 2023/1089, che hanno ulteriormente riformulato il criterio del "leading businessperson";
  • articoli 2(1)(f) e (g) della Decisione 2014/145/CFSP e 3(1)(f) e (g) del Regolamento (UE) n. 269/2014;
  • articolo 47 della Carta, in relazione all’effettività del controllo giurisdizionale.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale valuta se il Consiglio avesse dimostrato, con elementi sufficienti e aggiornati, che il ricorrente:

  • fosse ancora un "leading businessperson" operante in Russia o coinvolto in settori che generano entrate sostanziali per il Governo russo;
  • sosteneva materialmente o finanziariamente il Governo russo;
  • potesse continuare a essere sanzionato sulla base di cariche ormai cessate e di elementi fattuali risalenti.

Ragionamento del Tribunale: standard probatorio e controllo giurisdizionale

Il Tribunale ricorda che il controllo di legalità sugli atti restrittivi deve essere pieno e non può limitarsi a una verifica astratta della coerenza della motivazione. Il Consiglio deve fornire un insieme di indizi sufficientemente specifico, preciso e concordante, capace di mostrare che la persona resta collegata ai presupposti della sanzione alla data di adozione dell’atto di mantenimento.

Viene sottolineato che le misure restrittive hanno natura cautelare e provvisoria; pertanto il Consiglio, nel riesame periodico, deve aggiornare la propria valutazione. Può richiamare anche elementi già utilizzati in precedenza, ma solo se il contesto non è cambiato e se tali elementi restano attuali e probanti.

Primo e secondo pacchetto di atti di mantenimento

Per i primi due pacchetti di atti, il Tribunale rileva che il Consiglio aveva sostanzialmente riproposto la base fattuale dell’inserimento originario, senza considerare adeguatamente che il ricorrente aveva cessato, già il 9 marzo 2022, le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione di TMK e di presidente e consigliere di Group Sinara.

Il Tribunale esclude che tali cariche cessate possano, da sole:

  • farlo qualificare come "leading businessperson";
  • dimostrare un sostegno materiale o finanziario al Governo russo;
  • giustificare il mantenimento della designazione mesi dopo la cessazione delle funzioni.

Sono ritenuti insufficienti anche:

  • l’asserita influenza residua sulle società;
  • la possibilità teorica di una futura reintroduzione in carica;
  • la mera partecipazione all’incontro con Putin del 24 febbraio 2022;
  • il presunto possesso di quote societarie, poiché la motivazione degli atti non si fondava sulla qualità di azionista o sul controllo societario.

Ne consegue l’annullamento del primo e del secondo pacchetto di atti di mantenimento nella parte riferita al ricorrente.

Terzo pacchetto di atti di mantenimento

Per il terzo pacchetto, il Consiglio aveva aggiornato la motivazione, richiamando anche il ruolo del ricorrente in organizzazioni imprenditoriali russe, l’Ordine al Merito per la Patria, la partecipazione al congresso del RSPP nel marzo 2023 e altri elementi documentali provenienti da più dossier WK.

Il Tribunale respinge però anche questa impostazione. Osserva che:

  • le ex cariche in TMK e Group Sinara restano troppo risalenti per sorreggere la qualifica richiesta;
  • l’appartenenza al CCI, alla SOSPP e al RSPP non basta, da sola, a dimostrare che il ricorrente sia un "leading businessperson" o un operatore in settori che generano ricavi sostanziali per lo Stato russo;
  • il Consiglio non spiega in che modo tali ruoli associativi sostituiscano il venir meno delle funzioni operative nelle società metallurgiche;
  • la partecipazione all’incontro del febbraio 2022 e l’onorificenza del 2014 sono elementi troppo remoti o isolati per supportare il mantenimento della sanzione nel 2023.

Il Tribunale rileva inoltre che alcuni elementi addotti dal Consiglio non figuravano nella motivazione degli atti contestati o nei documenti WK, e quindi non potevano essere utilizzati per giustificarli in giudizio senza un’indebita sostituzione della motivazione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso, relativo all’errore di valutazione, e annulla i tre gruppi di atti impugnati nella parte in cui mantenevano il nome del ricorrente nelle liste. Non esamina gli altri motivi dedotti, ritenendo il secondo motivo assorbente.

Quanto alle spese, il Consiglio, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle del ricorrente.

Principio affermato

La sentenza riafferma che, nelle misure restrittive UE, il mantenimento in lista richiede una verifica aggiornata e concreta della persistente sussistenza dei presupposti sostanziali della designazione. Il Consiglio non può limitarsi a reiterare motivazioni fondate su posizioni cessate o su indizi generici, né può trasformare il riesame periodico in una conferma automatica della misura originaria.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondicontrollo giurisdizionale degli atti uemotivazione e prova negli atti sanzionatori

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