Tribunale, Sentenza T-698/21
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 26 giugno 2024. — Georgios Paraskevaidis contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Diniego di concessione – Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Formazione professionale – Istruzione superiore – Delega di poteri – Riassunzione dei poteri delegati – APN competente. — Causa T-698/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso nella parte rivolta contro la Commissione, perché l’atto lesivo era la decisione sul reclamo adottata dal Consiglio dopo la riassunzione dei poteri delegati. Nel merito, ha annullato la decisione del Consiglio che aveva negato l’indennità scolastica, ritenendo che il carattere professionale del programma non fosse di per sé ostativo alla prestazione. Ha invece respinto le altre censure, incluse quelle sulla conclusione riveduta 237/05 e sulla competenza del Consiglio a riassumere i poteri.
Indennità scolastica per figlia di funzionario: il Tribunale chiarisce che la formazione professionale impartita da un istituto di insegnamento superiore può rientrare nell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto e annulla la decisione del Consiglio che aveva respinto il reclamo, mentre dichiara irricevibile il ricorso contro la Commissione.
La questione giuridica
Nei ricorsi dei funzionari, se il ricorso contro la decisione sul reclamo sostituisca gli atti iniziali del PMO e, soprattutto, se l’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto consenta di negare l’indennità scolastica perché il programma seguito dal figlio del funzionario è di formazione professionale e non conduce a un diploma, oppure se la natura professionale della formazione sia irrilevante quando essa è impartita da un istituto di insegnamento superiore frequentato regolarmente e a tempo pieno.
Principio di diritto
Nel sistema dello Statuto, il ricorso può essere diretto contro la decisione sul reclamo quando questa, adottata dall’APN che ha riassunto validamente i poteri delegati, modifica integralmente la motivazione della decisione iniziale e ne costituisce l’atto lesivo. Inoltre, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, la nozione di "istituto di insegnamento superiore" non esclude, per il solo fatto della sua natura, un programma di formazione professionale: l’indennità scolastica non può essere negata con la sola motivazione che il corso è professionale e non conduce a un diploma, se esso è impartito da un istituto di insegnamento superiore e frequentato regolarmente e a tempo pieno.
Norme richiamate
- articolo 270 TFUE
- articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 90 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 91 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- decisione (UE) 2019/792 del Consiglio
- articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2019/792
- regolamento di procedura del Tribunale, articolo 76, lettera d)
- regolamento di procedura del Tribunale, articolo 84
- articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione
Indennità scolastica e riassunzione dei poteri delegati nel settore della funzione pubblica
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Consiglio contro il diniego dell’indennità scolastica per la formazione seguita dalla figlia e contro la successiva decisione sul reclamo adottata dal Consiglio dopo la riassunzione, in un caso concreto, dei poteri delegati al PMO della Commissione. Il Tribunale affronta sia profili di ricevibilità sia il merito dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, funzionario del Consiglio, aveva ottenuto l’indennità scolastica per il periodo in cui la figlia ha seguito un programma di formazione in psicopedagogia, tra il 25 novembre 2019 e il 30 agosto 2020. Il PMO, che in forza della decisione (UE) 2019/792 esercitava per delega taluni poteri dell’APN del Consiglio in materia di indennità scolastiche, ha tuttavia negato la prestazione il 4 febbraio 2021 e ha ribadito il diniego il 1° marzo 2021, ritenendo che il programma non integrasse un livello di istruzione superiore secondo la conclusione riveduta 237/05, in quanto non attribuiva 30 crediti ECTS.
Successivamente, il 23 aprile 2021 il Consiglio ha chiesto al PMO di rinunciare, per quel caso specifico, all’esercizio dei poteri delegati; il PMO vi ha aderito il 10 giugno 2021. Il Consiglio ha quindi respinto il reclamo con decisione del 19 luglio 2021, fondando il diniego su un criterio diverso: il programma era di natura professionale e non conduceva a un diploma, sicché non rientrava nell’"insegnamento superiore" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto.
Ricevibilità e individuazione dell’atto lesivo
La Commissione sosteneva che il ricorso fosse irricevibile nei suoi confronti, perché la decisione sul reclamo, adottata dal Consiglio dopo la riassunzione dei poteri, si sarebbe sostituita agli atti del PMO. Il Tribunale richiama la natura evolutiva del procedimento precontenzioso ex articoli 90 e 91 dello Statuto e osserva che la decisione sul reclamo può non essere meramente confermativa quando contiene un riesame della posizione del funzionario sulla base di elementi nuovi o modifica la motivazione dell’atto iniziale.
Nel caso di specie, il Consiglio ha completamente cambiato la base giuridica e argomentativa del diniego: il PMO si era fondato sulla conclusione riveduta 237/05 e sulla soglia dei 30 crediti ECTS, mentre il Consiglio ha disapplicato tale conclusione e ha adottato un ragionamento autonomo sulla natura professionale del corso. Per questo il Tribunale ha ritenuto che la decisione sul reclamo fosse l’atto lesivo e che il ricorso fosse irricevibile nella parte diretta contro le decisioni del PMO e, quindi, contro la Commissione.
Primo e secondo motivo: conclusione riveduta 237/05 e pretesa retroattività
Il ricorrente contestava, in sostanza, l’applicazione retroattiva della conclusione riveduta 237/05 e la legittimità della distinzione, ivi introdotta, tra programmi professionali e programmi che conducono a un diploma. Il Tribunale respinge tali censure come inconferenti, poiché la decisione sul reclamo ha disapplicato integralmente la conclusione riveduta 237/05 e i relativi argomenti attaccavano solo le decisioni del PMO, ormai espunte dal sindacato diretto in quanto atti non lesivi.
Quarto motivo: competenza del Consiglio a riassumere i poteri delegati
Il ricorrente sosteneva che il Consiglio non potesse riassumere i poteri delegati al PMO per un singolo caso e che la mancanza di pubblicazione della decisione individuale di riassunzione viziava la competenza dell’autore della decisione sul reclamo. Il Tribunale dichiara ricevibile questo motivo, pur essendo stato dedotto in replica, perché l’incompetenza dell’autore dell’atto è un motivo di ordine pubblico.
Nel merito, osserva che l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2019/792 autorizzava espressamente la riassunzione dei poteri delegati in un caso specifico, su richiesta dell’APN delegante, e che il Consiglio ha agito solo dopo un atto esplicito e preventivo. La decisione di delega era stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale, e la riassunzione ha rispettato le esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione. Quanto alla mancata pubblicazione della decisione individuale di riassunzione, il Tribunale rileva che il ricorrente non indica una base giuridica che imponesse tale pubblicazione e, in ogni caso, il mero ritardo nella comunicazione non incide sulla validità dell’atto. Ne consegue il rigetto del motivo relativo all’incompetenza del Consiglio.
Terzo motivo: interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto
Il terzo motivo è accolto solo nella parte relativa alla decisione sul reclamo. Il Tribunale chiarisce che l’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto richiede che il figlio a carico frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento superiore; la norma non menziona la natura accademica o professionale della formazione. Pertanto, non è consentito aggiungere una condizione ulteriore che escluda i programmi di formazione professionale solo perché non conducono a un diploma.
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui la distinzione tra formazione scolastica e professionale rileva per l’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII, ma non impedisce il pagamento dell’indennità scolastica quando la formazione professionale è impartita da un istituto di insegnamento e frequentata regolarmente e a tempo pieno. La conclusione è rafforzata dal richiamo alla classificazione ISCED e dal fatto, riconosciuto dal Consiglio in udienza, che l’Università dell’Egeo è un istituto di insegnamento superiore e che la classificazione ISCED include anche l’istruzione professionale avanzata.
Da ciò il Tribunale deduce che il Consiglio non poteva negare l’indennità scolastica sulla base della sola natura professionale del programma o dell’assenza di un diploma universitario di secondo o terzo livello. L’argomentazione fondata sull’interpretazione combinata con l’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII viene respinta, perché trasformerebbe in condizione ulteriore un elemento che il legislatore non ha previsto nell’articolo 3, paragrafo 1.
Dispositivo e spese
Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso nella parte diretta contro la Commissione. Annulla la decisione del Consiglio del 19 luglio 2021 che aveva respinto il reclamo, respinge il ricorso per il resto e pone le spese a carico del Consiglio, mentre ciascuna parte sopporta le proprie spese per quanto riguarda la Commissione, in ragione dell’ambiguità creata dalla disciplina transitoria sulla delega dei poteri e sulla individuazione dell’atto lesivo.
Principi ricavabili
La decisione conferma che, nei procedimenti di reclamo dei funzionari, la decisione dell’APN competente può sostituirsi all’atto iniziale quando ne modifica la motivazione e riesamina integralmente la posizione dell’interessato. Soprattutto, ai fini dell’indennità scolastica, la nozione di "istituto di insegnamento superiore" non può essere ristretta mediante criteri interni che escludano in astratto la formazione professionale; ciò che conta è la frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto di insegnamento superiore, non la sola natura accademica del percorso.
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