Corte di giustizia, Sentenza C-284/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 giugno 2024. — TC contro Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Mainz. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Direttiva 92/85/CEE – Divieto di licenziamento – Lavoratrice che viene a conoscenza della propria gravidanza dopo la scadenza del termine per presentare ricorso contro il proprio licenziamento – Possibilità di proporre un tale ricorso subordinata alla presentazione di una richiesta di ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due settimane – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di effettività. — Causa C-284/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è intervenuta su una regola processuale tedesca che, nel contesto del licenziamento di una lavoratrice incinta, imponeva un’ulteriore domanda di ammissione del ricorso tardivo entro due settimane. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che la tutela contro il licenziamento delle gestanti deve essere garantita con rimedi giurisdizionali effettivi e non eccessivamente onerosi. Ha quindi ritenuto incompatibile con la direttiva 92/85 una disciplina che, per termini e complessità procedurale, renda troppo difficile far valere tale tutela quando la gravidanza sia conosciuta solo dopo il termine ordinario.
Tutela della lavoratrice gestante licenziata: compatibilità con il diritto UE di un termine processuale di due settimane per chiedere l’ammissione del ricorso tardivo quando la gravidanza è conosciuta solo dopo la scadenza del termine ordinario di impugnazione.
La questione giuridica
Se gli articoli 10 e 12 della direttiva 92/85/CEE ostino a una normativa nazionale che, nel caso di una lavoratrice gestante venuta a conoscenza della gravidanza solo dopo la scadenza del termine ordinario per impugnare il licenziamento, subordina la proponibilità del ricorso alla presentazione, entro due settimane, di una domanda di ammissione del ricorso tardivo.
Principio di diritto
Gli articoli 10 e 12 della direttiva 92/85/CEE ostano a una disciplina nazionale che imponga alla lavoratrice gestante, la quale scopra la gravidanza solo dopo la scadenza del termine ordinario per impugnare il licenziamento, di presentare entro due settimane una domanda di ammissione del ricorso tardivo, quando le modalità procedurali connesse a tale domanda rendano eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva; in particolare, termini così brevi e un sistema processuale complesso non rispettano il principio di effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/85/CEE
- Articolo 2, lettera a), direttiva 92/85/CEE
- Articolo 10 direttiva 92/85/CEE
- Articolo 12 direttiva 92/85/CEE
- Mutterschutzgesetz (MuSchG), articolo 17
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG), articoli 4, 5 e 7
Tutela della lavoratrice gestante e ricorso contro il licenziamento
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Arbeitsgericht Mainz in una controversia tra una lavoratrice licenziata e il suo datore di lavoro. La questione verte sulla compatibilità con la direttiva 92/85/CEE di una disciplina nazionale che, quando la lavoratrice scopra la gravidanza solo dopo la scadenza del termine ordinario per impugnare il licenziamento, le impone di chiedere l’ammissione di un ricorso tardivo entro due settimane.
Fatti e procedimento principale
TC era stata assunta a tempo determinato dalla Haus Jacobus come operatrice sanitaria. Il datore di lavoro le aveva intimato il licenziamento; solo successivamente TC aveva accertato di essere incinta e ne aveva informato il datore di lavoro. Il ricorso contro il licenziamento era stato proposto oltre il termine ordinario di tre settimane previsto dal diritto tedesco, e la lavoratrice non aveva presentato la domanda di ammissione del ricorso tardivo prevista dal KSchG.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, lettera a), della direttiva 92/85/CEE, che definisce la "lavoratrice gestante" come la lavoratrice che informi il datore di lavoro del proprio stato secondo il diritto o la prassi nazionali;
- l’articolo 10 della direttiva, che vieta il licenziamento dalla gravidanza al termine del congedo di maternità, salvo casi eccezionali non connessi allo stato della lavoratrice;
- l’articolo 12 della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire mezzi di tutela giurisdizionale o equivalenti per far valere i diritti derivanti dalla direttiva.
Normativa tedesca esaminata
Il giudice del rinvio ha descritto il sistema tedesco basato su:
- articolo 17 MuSchG, che prevede il divieto di licenziamento della donna in gravidanza se il datore di lavoro è informato al momento del licenziamento o entro due settimane dalla notifica, con eccezione per i casi speciali autorizzati;
- articolo 4 KSchG, che impone un termine di tre settimane per impugnare il licenziamento;
- articolo 5 KSchG, che consente l’ammissione tardiva del ricorso, ma solo se la domanda è presentata entro due settimane dalla cessazione dell’impedimento;
- articolo 7 KSchG, che considera efficace il licenziamento non contestato in tempo utile.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 12 della direttiva 92/85 è espressione specifica del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Ricorda che, pur potendo gli Stati membri fissare termini di decadenza ragionevoli per esigenze di certezza del diritto, tali termini non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
Richiamando la sentenza Pontin, la Corte ribadisce che la protezione speciale contro il licenziamento delle gestanti è particolarmente intensa perché mira a tutelare la salute fisica e psichica della lavoratrice. Nel caso di specie, la Corte considera problematico il cumulo di più termini brevi e di obblighi procedurali distinti, sia verso il datore di lavoro sia davanti al giudice.
Pur precisando che l’obbligo di informare il datore di lavoro non equivale al deposito di un atto giudiziario, la Corte rileva che il termine di due settimane per chiedere l’ammissione del ricorso tardivo è più breve del termine ordinario di tre settimane per impugnare il licenziamento. Ciò, unito all’incertezza sul dies a quo e alla necessità di predisporre sia la domanda sia il ricorso, può rendere molto difficile l’esercizio della tutela. Per questo la disciplina nazionale, nei suoi effetti concreti, non soddisfa il principio di effettività.
Decisione
La Corte ha dichiarato che gli articoli 10 e 12 della direttiva 92/85/CEE ostano a una normativa nazionale che imponga alla lavoratrice gestante, venuta a conoscenza della gravidanza solo dopo la scadenza del termine di impugnazione del licenziamento, di presentare entro due settimane una domanda di ammissione del ricorso tardivo, quando le modalità procedurali connesse a tale domanda comportino inconvenienti tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva.
Principio di diritto
La pronuncia conferma che la tutela contro il licenziamento della lavoratrice gestante deve essere concretamente effettiva: i termini processuali nazionali sono ammissibili solo se non ostacolano in modo sproporzionato o eccessivo la possibilità di far valere il divieto di licenziamento previsto dalla direttiva 92/85/CEE.
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