Tribunale, Sentenza T-192/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 26 June 2024. — Peikko Group Oy v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – Three-dimensional EU trade mark – Shape of metal beams for construction – Absolute ground for invalidity – Sign consisting exclusively of the shape of the product necessary to obtain a technical result – Article 7(1)(e)(ii) of Regulation (EU) 2017/1001 – Lack of essential non-functional characteristics. — Case T-192/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Peikko Group contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio UE tridimensionale raffigurante una trave metallica per costruzioni. La Corte ritiene che tutte le caratteristiche essenziali del segno siano imposte dalla funzione tecnica del prodotto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento 2017/1001. Sono inoltre giudicati irrilevanti, ai fini della validità del marchio, gli elementi estetici invocati dal titolare, la percezione dei professionisti del settore e le differenze rispetto ai brevetti o ai manuali tecnici.
Marchio UE tridimensionale di una trave metallica per costruzioni: conferma dell’invalidità per forma necessaria a ottenere un risultato tecnico ex articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la forma tridimensionale registrata come marchio UE per "metal beams for construction" sia composta esclusivamente da caratteristiche essenziali imposte dalla funzione tecnica del prodotto, con conseguente nullità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001; in particolare: identificazione delle caratteristiche essenziali del segno, rilevanza della percezione del pubblico, utilizzabilità di manuali tecnici e brevetti anteriori, e incidenza di eventuali elementi estetici o di alternative di mercato.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che una forma tridimensionale è priva di validità quando tutte le sue caratteristiche essenziali sono imposte dalla funzione tecnica del prodotto, anche se tali caratteristiche presentano un certo valore estetico o esistono forme alternative in commercio. La percezione del pubblico rileva solo in via accessoria per individuare le caratteristiche essenziali, ma non è decisiva; la valutazione deve essere oggettiva sulla base della rappresentazione grafica del marchio, di eventuali descrizioni e di documenti tecnici o brevetti che mostrino la funzione degli elementi della forma. Nel caso di specie, la trave metallica trapezoidale con flange sporgenti e aperture grandi e piccole sulle parti inclinate è stata ritenuta integralmente funzionale, con conseguente rigetto del ricorso e conferma della nullità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE tridimensionale relativo alla forma di una trave metallica per costruzioni
La pronuncia concerne un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che ha confermato la nullità di un marchio UE tridimensionale rappresentativo della forma di una trave metallica per costruzioni. Il segno era registrato per prodotti della classe 6, descritti come "metal beams for construction".
Fatti e procedimento amministrativo
Anstar Oy aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio, invocando, tra l’altro, l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e e), e l’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione Annullamento aveva accolto la domanda sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii). La Commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello del titolare, ritenendo che tutte le caratteristiche essenziali del segno svolgessero una funzione tecnica.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, due censure:
- errata identificazione delle caratteristiche essenziali del segno, omettendo di considerare l’insieme e la regolarità ornamentale delle aperture come ulteriore caratteristica essenziale;
- erronea conclusione secondo cui tutte le caratteristiche essenziali sarebbero imposte dalla funzione tecnica, con indebito rilievo attribuito a manuali tecnici e brevetti e con omissione di elementi estetici e delle percezioni dei professionisti del settore.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. La ratio è evitare che il diritto dei marchi conferisca un monopolio perpetuo su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie, preservando la concorrenza. Vengono richiamati i principi già fissati dalla giurisprudenza, in particolare nella causa Lego Juris, secondo cui non è necessario che la forma sia l’unica possibile per raggiungere il risultato tecnico, essendo sufficiente che le caratteristiche essenziali siano tecnicamente causali e idonee a conseguirlo.
Identificazione delle caratteristiche essenziali del segno
Il Tribunale conferma la metodologia seguita dalla Commissione di ricorso: le caratteristiche essenziali sono gli elementi più importanti della forma e vanno individuati caso per caso, sulla base dell’impressione d’insieme oppure tramite l’analisi separata dei componenti. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso aveva individuato come caratteristiche essenziali:
- la forma trapezoidale equilatera con flange orizzontali sporgenti;
- la superficie piana continua superiore e inferiore;
- le grandi aperture tonde sui lati inclinati con bordi incavati;
- le piccole aperture tonde nella parte superiore dei lati inclinati tra le grandi aperture.
Il Tribunale esclude che la Commissione di ricorso abbia omesso una quinta caratteristica essenziale relativa all’"arrangiamento complessivo" delle aperture: tale disposizione sarebbe già riflessa nelle caratteristiche individuate, e in particolare nel rapporto tra dimensione, posizione e alternanza delle aperture. È inoltre affermato che la Commissione di ricorso non era tenuta a replicare la valutazione della Divisione Annullamento, trattandosi di un riesame pieno in fatto e in diritto.
Rilevanza della percezione del pubblico e degli elementi di mercato
Il Tribunale precisa che la percezione del pubblico non è decisiva nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), a differenza di quanto accade per il carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Essa può al massimo essere un elemento utile per individuare le caratteristiche più importanti, ma la valutazione deve restare oggettiva, basata sulla rappresentazione grafica del marchio e sulle eventuali descrizioni depositate.
Perciò non sono considerati rilevanti, ai fini dell’individuazione delle caratteristiche essenziali:
- le dichiarazioni giurate di ingegneri costruttori, perché attestano solo la capacità distintiva del segno;
- la brochure commerciale del 1990;
- le ricerche internet sulle travi metalliche;
- la pretesa assenza di profili trapezoidali o forati nello standard Eurocode 4.
Secondo il Tribunale, tali elementi sarebbero semmai pertinenti alla valutazione del carattere distintivo, non alla funzionalità della forma.
Valutazione della funzione tecnica della forma trapezoidale e delle flange
Il Tribunale ritiene corretto il ricorso della Commissione di ricorso al manuale tecnico e al brevetto europeo invocato in sede amministrativa. Il manuale tecnico, pur successivo al deposito del marchio, è considerato una fonte oggettiva e attendibile, anche perché la configurazione del prodotto non risultava modificata rispetto a versioni precedenti. Analogamente, il brevetto precedente può essere utilizzato per valutare la funzione tecnica delle caratteristiche corrispondenti della forma, anche se non vi è perfetta identità tra i disegni brevettuali e il marchio.
Nel merito, la forma trapezoidale con lati inclinati e flange sporgenti è giudicata funzionale perché consente il trasferimento dei carichi tramite un arco di compressione contro l’anima inclinata e permette di collocare le lastre più vicino alle pieghe delle flange, riducendo la pressione sulla struttura e lasciando comunque spazio per il getto del calcestruzzo. Il fatto che esistano altre forme capaci di raggiungere lo stesso risultato non impedisce l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii).
Valutazione delle aperture piccole e grandi sui lati inclinati
Il Tribunale conferma anche la funzione tecnica delle aperture.
Per le piccole aperture, il manuale tecnico indica che la trave è piena quando il calcestruzzo inizia a fuoriuscire dai piccoli fori di ventilazione nella parte alta dell’anima; quindi la loro funzione è consentire il controllo del riempimento. La collocazione nella parte superiore dei lati inclinati è necessaria per svolgere tale funzione.
Per le grandi aperture, il Tribunale osserva che esse:
- consentono il passaggio delle barre di armatura e quindi il trasferimento del carico;
- facilitano il riempimento della trave con calcestruzzo;
- contribuiscono al collegamento tra l’elemento metallico e il calcestruzzo, anche tramite i bordi incavati che favoriscono l’aderenza.
La Corte precisa inoltre che il fatto che le aperture abbiano forma tonda, o che i bordi incavati differiscano dalla soluzione descritta nel brevetto, non esclude la funzione tecnica: si tratta di soluzioni alternative che perseguono il medesimo risultato tecnico.
Irrilevanza dell’effetto estetico e delle forme alternative
Il Tribunale ribadisce che non basta che una caratteristica abbia anche un valore estetico per sottrarsi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii). Occorrerebbe, per escludere la norma, la presenza di almeno un elemento importante non funzionale, decorativo o fantasioso, che svolga un ruolo rilevante nella forma complessiva. Nel caso concreto, però, la pretesa regolarità ornamentale delle aperture non è sufficiente, perché tutti gli elementi importanti della forma risultano imposti dalla tecnica.
Anche l’argomento secondo cui il prodotto differirebbe dalle forme concorrenti sul mercato viene respinto: la diversità rispetto allo standard del settore o l’esistenza di varianti non dimostrano di per sé l’assenza di funzionalità tecnica.
Esito del ricorso e spese
Poiché nessuna censura viene accolta, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Quanto alle spese, Peikko Group Oy è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente dinanzi al Tribunale; l’EUIPO sopporta le proprie spese. Il Tribunale respinge invece la richiesta dell’interveniente di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento amministrativo dinanzi alla Divisione Annullamento, chiarendo che sono recuperabili solo le spese essenziali del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso.
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