Tribunale, Sentenza T-737/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 June 2024. — Galina Evgenyevna Pumpyanskaya v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintaining the applicant’s name on the list – Concept of ‘association’ – Article 2(1)(g) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment. — Case T-737/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla gli atti del Consiglio che mantenevano Galina Evgenyevna Pumpyanskaya nelle liste delle misure restrittive contro la Russia. La decisione si fonda sul fatto che il mantenimento della sua iscrizione era derivato dalla qualificazione del marito come "leading businessperson", qualificazione che il Tribunale ha contestualmente ritenuto errata in un’altra causa decisa lo stesso giorno. Per questo motivo non è stato necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.
Misure restrittive UE contro la Russia: legittimità del mantenimento in lista di una persona qualificata come "associata" a un imprenditore ritenuto, a sua volta, "leading businessperson" ai sensi del criterio dell’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del regolamento n. 269/2014.
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione nel mantenere il nome della ricorrente nelle liste di congelamento dei fondi, sulla base del fatto che ella è coniuge di Dmitry A. Pumpyanskiy e quindi "associata" a un "leading businessperson" ai sensi del criterio di cui all’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del regolamento n. 269/2014; e, in via più generale, se tale mantenimento potesse reggersi quando il marito era stato erroneamente qualificato come "leading businessperson".
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che il mantenimento in lista di una persona qualificata come "associata" a un soggetto sanzionato presuppone che il soggetto di riferimento sia stato correttamente classificato secondo il criterio sostanziale applicabile; poiché, con sentenza resa lo stesso giorno, è stato accertato che Dmitry A. Pumpyanskiy non era più un "leading businessperson" ai sensi dell’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP, il Consiglio ha commesso un errore di valutazione anche nel mantenere in lista la ricorrente, senza che fosse necessario esaminare ulteriormente la prova dell’effettivo legame familiare o gli altri motivi di ricorso. La conseguenza è l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui riguardano la ricorrente e la condanna del Consiglio alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (PESC) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (PESC) 2022/397
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396
- Decisione (PESC) 2022/1530
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
- Decisione (PESC) 2023/572
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP
- Articolo 3(1)(g) del regolamento (UE) n. 269/2014
- Articolo 1(1)(e) della decisione 2014/145/CFSP
Misure restrittive UE contro Galina Evgenyevna Pumpyanskaya
La pronuncia del Tribunale, resa nella causa T-737/22, riguarda il mantenimento della ricorrente nelle liste di congelamento dei fondi adottate dall’Unione europea nel contesto delle misure restrittive connesse all’aggressione contro l’Ucraina. Il ricorso era diretto contro gli atti del Consiglio del settembre 2022 e del marzo 2023 che avevano prorogato e mantenuto la sua iscrizione in lista.
Parti e contesto fattuale
La ricorrente è Galina Evgenyevna Pumpyanskaya; il convenuto è il Consiglio dell’Unione europea. La ricorrente era stata inizialmente inserita in elenco con gli atti del marzo 2022, in quanto coniuge di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, indicato come imprenditore di primo piano e collegato a settori economici che forniscono entrate sostanziali al governo russo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama il quadro sanzionatorio fondato su:
- articolo 29 TUE, per la decisione PESC 2014/145/CFSP;
- articolo 215, paragrafo 2, TFUE, per il regolamento (UE) n. 269/2014;
- articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP, come modificata dalla decisione 2022/329;
- articolo 3(1)(g) del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330;
- articolo 1(1)(e) della decisione 2014/145/CFSP, come modificata;
- articolo 47 della Carta, richiamato quanto all’intensità del controllo giurisdizionale;
- articoli 263 TFUE, 106(3) e 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale.
Procedimento amministrativo e atti contestati
Dopo l’inserimento iniziale del 9 marzo 2022, il Consiglio ha adottato due successive serie di atti di mantenimento:
- la decisione (PESC) 2022/1530 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, del 14 settembre 2022;
- la decisione (PESC) 2023/572 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571, del 13 marzo 2023.
In entrambi i casi la ricorrente è rimasta in lista per il suo legame con il marito. Nel secondo set di atti, la motivazione è stata aggiornata, ma la sostanza è rimasta invariata: la ricorrente era considerata una persona naturale associata a un leading businessperson coinvolto in settori economici rilevanti per il bilancio della Federazione russa.
Censure dedotte dalla ricorrente
La ricorrente ha invocato cinque motivi, riassumibili come segue:
- violazione dei diritti della difesa;
- errore di valutazione;
- difetto di motivazione;
- violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali;
- illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dei criteri di inclusione di cui all’articolo 2(1)(f) e (g) della decisione 2014/145/CFSP.
Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria il secondo motivo, relativo all’errore di valutazione.
Ragionamento del Tribunale sull’errore di valutazione
Il Tribunale precisa che, pur esistendo un margine di apprezzamento del Consiglio nel verificare il soddisfacimento dei criteri sanzionatori, il controllo giurisdizionale deve essere pieno e deve garantire che la decisione poggi su una base fattuale sufficientemente solida, in conformità all’articolo 47 della Carta.
Ricorda inoltre che spetta al Consiglio dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi di iscrizione in elenco.
Nel caso di specie, il mantenimento della ricorrente in lista era fondato su un solo presupposto: il suo rapporto con Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy. Tuttavia, il Tribunale osserva che, con sentenza resa lo stesso giorno nella causa Pumpyanskiy v Council, T-740/22, ha annullato gli atti che mantenevano in lista il marito, avendo ritenuto errata la sua qualificazione come leading businessperson ai sensi del criterio (g).
Ne deriva che, venendo meno il presupposto centrale della qualificazione del marito, il Consiglio ha commesso un errore di valutazione anche nei confronti della ricorrente. Il Tribunale afferma espressamente che non era necessario:
- esaminare la prova fornita dal Consiglio;
- verificare in concreto l’esistenza del legame tra la ricorrente e il marito.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie il secondo motivo e annulla gli atti impugnati nella parte in cui mantenevano il nome della ricorrente nelle liste soggette a congelamento dei fondi. Non essendo necessario esaminare gli altri motivi, il Tribunale si limita a pronunciarsi sull’annullamento e sulle spese.
Quanto alle spese, applicando l’articolo 134(1) del regolamento di procedura, il Tribunale condanna il Consiglio a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della ricorrente.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, nei regimi di misure restrittive, la legittimità del mantenimento in lista di una persona "associata" dipende dalla correttezza della qualificazione del soggetto principale cui l’associazione si riferisce. Se tale qualificazione viene annullata perché erronea, cade anche la base fattuale del mantenimento in lista del soggetto associato.
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