Corte di giustizia, Sentenza C-168/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2024. — Prysmian Cabluri şi Sisteme SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Direcţia Regională Vamală Craiova e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Cavi di fibre ottiche – Sottovoci 8544 70 00 e 9001 10 90 – Modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. — Causa C-168/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la nomenclatura combinata nel senso che i cavi in fibra ottica come quelli controversi non rientrano nella sottovoce 85447000, ma nella voce 9001, se privi dell’involucro protettivo richiesto. Precisa inoltre che la presenza di ITV o decisioni favorevoli relative ad altri operatori o ad altri Stati membri non impedisce alle autorità nazionali di recuperare dazi e imposte non versati per un’errata classificazione. La terza questione resta assorbita.
Classificazione doganale dei cavi in fibra ottica: esclusione della sottovoce 85447000 per i cavi privi di involucro protettivo e irrilevanza, ai fini di certezza del diritto e legittimo affidamento, di ITV o decisioni favorevoli rese ad altri soggetti o in altri Stati membri.
La questione giuridica
1) Se la sottovoce 85447000 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che comprende un cavo di fibre ottiche composto da un’anima e da un rivestimento ottico ricoperti da un primo strato interno di acrilato morbido e da un secondo strato di acrilato duro colorato. 2) Se i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento ostino alla riscossione di dazi e tasse dovuti per l’errata classificazione, quando esistano decisioni ITV e pronunce di altri Stati membri conformi alla classificazione adottata dal contribuente. 3) In subordine, se l’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 consenta, in tale contesto, l’insorgere di obbligazioni accessorie.
Principio di diritto
La sottovoce 85447000 della nomenclatura combinata non comprende un cavo di fibre ottiche costituito da un’anima ottica e da un rivestimento ottico ricoperti da un doppio strato di acrilato, se tale prodotto non presenta un involucro protettivo nel senso rilevante per la voce 8544; in tal caso esso rientra nella voce 9001. Inoltre, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano alla riscossione dei dazi e delle imposte dovuti per una classificazione errata, anche se altre ITV o decisioni giudiziarie, rese nei confronti di altri soggetti o in altri Stati membri, abbiano seguito la classificazione opposta, poiché tali atti non possono fondare assicurazioni precise, incondizionate e concordanti in favore del contribuente interessato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CE) n. 254/2000
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 33 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87
Classificazione doganale dei cavi in fibra ottica e limiti del legittimo affidamento
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunalul Olt (Romania), riguarda la corretta classificazione doganale di cavi in fibra ottica nella nomenclatura combinata e gli effetti, sul piano della riscossione di dazi e tasse, di precedenti decisioni favorevoli rese ad altri operatori o in altri Stati membri.
Fatti e procedimento principale
Prysmian Cabluri şi Sisteme SA aveva importato, tra luglio e dicembre 2018, merci dichiarate nella sottovoce 85447000 della NC, con applicazione di dazio pari a zero. In seguito, alla luce delle modifiche intervenute nelle note esplicative del 2019, la società sostenne che tali merci dovessero essere classificate nella sottovoce 90011090, soggetta a dazio del 2,9%, e chiese il ricalcolo dei diritti a decorrere dalla data di pubblicazione delle nuove note esplicative.
A seguito di controllo a posteriori, le autorità doganali rumene conclusero invece che le merci erano fibre ottiche rivestite individualmente rientranti nella sottovoce 90011090 e procedettero al recupero dei dazi supplementari e degli interessi di mora. Dopo il rigetto del reclamo amministrativo, la società impugnò le decisioni davanti al giudice del rinvio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925, nella versione della NC applicabile dal 1° gennaio 2018;
- il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 33 sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV).
Sono inoltre rilevanti le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, la nota 1, lettera m), della sezione XVI, la nota 1, lettera h), del capitolo 90, nonché le note esplicative del SA e della NC relative alle voci 8544 e 9001.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiede, in sintesi:
- se un cavo costituito da anima ottica e rivestimento ottico con doppio strato di acrilato rientri nella sottovoce 85447000;
- se, in caso negativo, i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento ostino al recupero dei dazi quando esistano decisioni ITV e pronunce favorevoli di altre autorità o giudici dell’Unione;
- in via ulteriore, se l’articolo 114 del regolamento n. 952/2013 possa incidere sull’insorgere di obblighi accessori.
Ragionamento della Corte sulla classificazione tariffaria
La Corte ricorda anzitutto che, in materia di classificazione tariffaria, non spetta ad essa classificare direttamente il prodotto, ma fornire al giudice nazionale i criteri interpretativi.
Applicando la regola generale 1 e, per le sottovoci, la regola 6 della NC, la Corte osserva che:
- la voce 8544 riguarda, tra l’altro, i cavi di fibre ottiche costituiti da fibre rivestite individualmente;
- la voce 9001 riguarda invece le fibre ottiche e i fasci di fibre ottiche, nonché i cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544;
- la nota esplicativa della sottovoce 85447000, nella versione 2007, include i cavi destinati alle telecomunicazioni costituiti da fibre rivestite individualmente da un doppio strato di polimero di acrilato e poste in un involucro protettivo;
- le note esplicative del SA confermano che i cavi della voce 8544 sono quelli con fibre rivestite individualmente e poste in una guaina o involucro protettivo, mentre i cavi della voce 9001 non presentano tale rivestimento individuale.
Sulla base di tali elementi, la Corte afferma che la NC distingue chiaramente tra:
- cavi di fibre ottiche costituiti da fibre rivestite individualmente e collocati in una guaina/involucro protettivo, che possono rientrare nella voce 8544;
- fibre ottiche individuali e fasci di fibre ottiche, che rientrano nella voce 9001.
Poiché le merci controverse, secondo la descrizione fornita dal giudice del rinvio, sono costituite da un’anima ottica e da un rivestimento ottico con doppio strato di acrilato ma prive di involucro protettivo, esse non soddisfano la condizione cumulativa richiesta per la voce 8544. Ne consegue che non rientrano nella sottovoce 85447000 e devono essere classificate nella voce 9001.
Effetti delle note esplicative del 2019
La Corte respinge implicitamente l’idea che le note esplicative del 2019 abbiano mutato il significato delle note del 2007. Esse, secondo la Corte, si limitano a precisare la condizione relativa all’esistenza di un involucro protettivo, senza modificare il senso chiaro delle indicazioni precedenti. Non vi è quindi un problema di retroattività lesiva della certezza del diritto.
Certezza del diritto, legittimo affidamento e ITV
Quanto al recupero dei dazi, la Corte ribadisce che il principio di certezza del diritto esige norme chiare e prevedibili, mentre il legittimo affidamento può sorgere solo in presenza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate e affidabili.
Nel caso concreto, le ITV e le decisioni giurisdizionali di altri Stati membri richiamate nel rinvio:
- non erano state rilasciate nei confronti di Prysmian;
- quindi non potevano generare, in capo alla società, un affidamento tutelabile circa la correttezza della classificazione invocata.
La Corte aggiunge che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013, una ITV vincola solo il suo titolare nei confronti delle autorità doganali che l’hanno emessa e di quelle degli altri Stati membri nei limiti previsti dal regolamento. Le decisioni rese a favore di terzi non producono dunque un affidamento diretto in capo al contribuente che le invoca.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che la sottovoce 85447000 non comprende il cavo descritto dal giudice del rinvio e che i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento non ostano al recupero di dazi e tasse dovuti per l’errata classificazione, anche se altre ITV o decisioni di altri Stati membri abbiano aderito alla tesi del contribuente.
La terza questione resta assorbita dalla risposta resa alla seconda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 27 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-176/19
- Sentenza · 27 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-201/19
- Sentenza · 27 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-41/23
- Sentenza · 27 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-148/23
- Sentenza · 27 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-284/23
- Sentenza · 26 giu 2024Tribunale, Sentenza T-698/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →