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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06022/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo limitatamente all'area e ai macchinari dell'impianto di frantumazione e vagliatura. La difesa ha contestato la violazione del principio di proporzionalità (art. 275 c.p.p. e principi sovranazionali: TUE, Carta dei diritti fondamentali, CEDU) perché la revoca parziale era richiesta solo per consentire l'utilizzo dei macchinari con materiale proveniente dall'esterno, senza incidere sulle ragioni del sequestro, per mantenere l'attività d'impresa e i posti di lavoro. Con secondo motivo si è dedotta la carenza/contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale ha riconosciuto la delimitazione del materiale ma ha illogicamente negato l'utilizzo dei macchinari per timori di controllo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325, comma 1 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; non può essere sindacata in Cassazione l'"illogicità manifesta" se non tramite il motivo specifico di cui all'art. 606 lett. e). La Corte ha rilevato che la difesa ha riproposto in modo generico le deduzioni già offerte al riesame senza confutare criticamente la motivazione articolata del Tribunale, la quale ha evidenziato la continuità dell'attività illecita tramite schermi societari, l'effrazione dei sigilli e la inadeguatezza del precedente sequestro amministrativo. Il principio di proporzionalità è applicabile al sequestro preventivo ma il Tribunale ha motivato adeguatamente l'impossibilità di misure meno invasive; dunque i motivi sono manifestamente infondati. Per l'inammissibilità totale, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 349 comma 2 c. pen.

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di violazione di sigilli; circostanza fattuale che ha giustificato il sequestro preventivo.

  • art. 275 c.p.p.

    Principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità applicabile anche al sequestro preventivo; impone al giudice di valutare misure meno invasive, ma la Corte conferma che, quando la motivazione del giudice di merito dimostra la necessità della misura (es. reiterazione/occultamento dell'attività illecita), il sequestro è proporzionato.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa insieme all'art. 275; nel contesto la Consulta/Cassazione ha richiamato che le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito.

  • art. 325 comma 1 c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo alla sola "violazione di legge"; esclude il sindacato generale di merito e dell'illogicità manifesta se non dedotta con il corretto mezzo processuale.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Mezzo processuale specifico per dedurre la manifesta illogicità della motivazione in Cassazione; tuttavia, quando il ricorso si fonda genericamente su violazione di legge senza adeguata specificazione, tale censura non è ammissibile.

  • art. 125 comma 3 c.p.p.

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte verifica che la motivazione di merito abbia i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e qui li ha ritenuti presenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alle sanzioni per i ricorsi in Cassazione; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria all'attore ricorrente.

  • Principi sovranazionali (TUE art.5 par.3-4; Carta Diritti Fondamentali art.49 par.3 e art.52 par.1; CEDU)

    Richiamati dalla difesa a sostegno del principio di proporzionalità; la Corte li riconosce come pertinenti ma osserva che la deduzione è stata formulata in modo generico e non ha confutato la motivazione di merito che giustifica la misura cautelare.

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge: le doglianze generiche sulla proporzionalità o sull'illogicità della motivazione devono essere motivate con precisione e, se si invoca l'"illogicità manifesta", occorre dedurla con il motivo specifico di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.
  • Il principio di proporzionalità si applica anche al sequestro preventivo, ma il giudice può ritenere la misura proporzionata se emergono elementi che dimostrano la possibilità di reiterazione del reato, l'uso di schermi societari per eludere i controlli o la violazione dei sigilli.
  • La qualifica formale della società (es. comodataria) non esclude l'adozione di misure cautelari se è dimostrato che la società è strumento o schermo per l'attore che ha posto in essere condotte illecite.
  • Per ottenere una revoca o una revoca parziale del sequestro è essenziale dimostrare che l'uso richiesto dei beni non incide sulle esigenze cautelari poste alla base del sequestro e proporre misure concrete di garanzia e controllo (es. custodia terza, controlli in tempo reale, limitazioni operative) in grado di prevenire la reiterazione.
  • In sede di impugnazione è strategico affrontare puntualmente e con elementi probatori le argomentazioni di fatto svolte dal giudice di merito (es. continuità dell'attività, effrazione dei sigilli, inadeguatezza di sequestri amministrativi precedenti) perché deduzioni generiche sono spesso ritenute inammissibili o infondate.

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