Sentenza del 04/02/2020 n. 2474 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000 che aveva rettificato il reddito imponibile (da L.231.987.000 a L.918.320.000) per IRPEG, IRAP e IVA a motivo di: a) costi non di competenza per L.53.420.000; b) componenti positivi non documentati derivanti da sottofatturazione dei canoni di locazione d'azienda per L.141.988.784; c) ricavi/comp. positivi non documentati da fatturazione in misura inferiore su operazioni tra committenti e commissionari per L.490.924.787. La società deduceva, tra l'altro, nullità e vizi di motivazione della sentenza di appello, l'esistenza di giudicato esterno (sentenza CTP Cosenza 93/8/08), la non imputabilità dei costi al 1998 perché riferiti a benefici economici futuri (ammortizzabili) e la non applicazione dei criteri di determinazione del valore normale per il canone d'affitto; l'Agenzia, con ricorso incidentale, contestava invece la qualificazione dei rapporti come commissione e la deducibilità dei costi sostenuti dalla commissionaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi della società (primo motivo per carenza di chiarezza, parte del secondo per tentativo di rinnovazione del giudizio di merito) e ha ritenuto che le questioni prospettate riguardassero valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; ha inoltre escluso l'esistenza del presunto giudicato esterno invocato dalla società, osservando l'assenza di identità delle parti e la variabilità degli elementi (sottofatturazione) negli anni d'imposta. Il motivo incidentale dell'Agenzia è stato ritenuto inammissibile poiché attiene a qualificazione giuridica dei rapporti (accertamento di fatto). Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato dalla ricorrente per censurare vizi procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di chiarezza e non ha ravvisato violazione applicativa.
Codice di procedura civile, artt. 112, 113, 132, 324 e art. 118 disp. att.
Norme processuali invocate dalla ricorrente per criticare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha valutato tali censure come tentativo di rinnovare il giudizio di merito e le ha dichiarate inammissibili o infondate.
Costituzione, art. 111
Richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione; la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i vizi che giustificassero l'intervento di legittimità.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 75 (ora art. 109), comma 2
Invocato per questioni di imputazione temporale e deducibilità dei costi; la Corte ha ritenuto che l'attribuzione dei costi al 1998 fosse una valutazione di fatto legittima in assenza di prova che il servizio fosse un bene immateriale ammortizzabile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 103, comma 1
Richiamato in tema di determinazione del reddito e contestazioni fiscali; la Corte ha ritenuto comunque che le censure fossero, in gran parte, valutazioni di merito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, commi 3 e 5
Invocato dalla ricorrente per far applicare i criteri del valore normale al canone di affitto; la Corte ha osservato che non esiste previsione che il canone debba essere almeno pari alla quota di ammortamento e ha qualificato la questione come valutazione di fatto, non rivedibile in Cassazione.
Codice Civile, art. 2909
Richiamato in motivi di nullità/termini; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi procedurali collegati.
TUIR, art. 53; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, 3, 12 e 13
Norme richiamate nel ricorso incidentale dell'Agenzia per contestare qualificazione contrattuale e trattamento fiscale delle operazioni; la Corte ha ritenuto che la questione fosse valutazione di fatto riservata al giudice di merito e quindi il motivo incidentale era inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3-5
Norma che disciplina i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha applicato i limiti di sindacato sul merito e sulla motivazione, dichiarando inammissibili o infondati i ricorsi fondati su rinnovazione del giudizio di fatto.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove o del convincimento del giudice di merito sono, di norma, inammissibili.
- Il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se riguarda omissioni o contraddizioni che impediscono di capire il percorso logico-giuridico del giudice; contestazioni generiche o rivolte a riformulare il giudizio di merito non sono ammesse.
- Il giudicato esterno (res judicata) invocato per identiche questioni tra anni diversi richiede identità di parti e delle circostanze decisive; elementi variabili nel tempo (es. componenti di reddito non documentati) non costituiscono automaticamente vincolo per accertamenti successivi.
- Per imputare spese o costi a esercizi diversi da quello in cui sono stati sostenuti come spese di competenza (o per richiederne l'ammortamento), è necessario allegare e provare in modo specifico che l'elemento costitutivo è un bene immateriale o ha natura pluriennale; deduzioni affermative senza clausole contrattuali o prove tecniche difficilmente prevalgono.
- Le questioni di qualificazione giuridica di rapporti (es. se si tratta di commissione senza rappresentanza) sono, in concreto, valutazioni di fatto: se contestate in Cassazione senza specifici vizi di motivazione saranno dichiarate inammissibili.
- Se entrambe le parti ottengono risultati parziali o i motivi vengono ritenuti inammissibili, la compensazione delle spese di lite è possibile e frequente.
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