Sentenza n. 1924/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 3556/2024 del Tribunale di Milano sez. Lavoro, nella parte in cui condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, relativo al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore costituito
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, non appellata e notificata all’amministrazione, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.030,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore costituito. L’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con memoria di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito né indicare lo stato della procedura. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che la distrazione delle spese in favore del legale antistatario fa sorgere in capo a quest’ultimo un credito autonomo e distinto, che lo legittima ad agire in proprio. Ha ordinato all’amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza euro 1.030,00, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e interessi legali dal dovuto al saldo. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per eseguire il pagamento; il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico. La domanda di astreinte è stata respinta: considerate le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito e l’idoneità degli interessi legali a compensare il ritardo, la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo” e “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso esaminato tali ragioni sono state ravvisate nelle difficoltà di adempimento dell’amministrazione pubblica, nell’esiguità del debito e nell’idoneità degli interessi legali a compensare il ritardo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, decorso il quale può essere azionata l’ottemperanza.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario fa sorgere in capo a quest’ultimo un credito autonomo e distinto da quello della parte assistita; il difensore è quindi legittimato ad agire personalmente per ottenere l’esecuzione del relativo capo di condanna.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare il pagamento entro un nuovo termine, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, tenendo conto delle difficoltà organizzative, normative e di bilancio dell’amministrazione, dell’entità del debito e dell’idoneità degli interessi legali a compensare il ritardo.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l’attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.
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