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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26083 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che aveva annullato l'accertamento ICI relativo agli anni 1998-2003. L'ente sosteneva, in particolare, che l'area inserita nella zona F2 del piano regolatore generale fosse comunque imponibile, poiché destinata alla possibile realizzazione di locali di servizio, spogliatoi e strutture connesse ad attività sportive. Contestava inoltre l'omessa dichiarazione ICI, l'applicabilità delle norme sull'imponibilità delle aree edificabili e la determinazione della base imponibile secondo il valore venale. In via subordinata, denunciava l'insufficiente motivazione della CTR sulla qualificazione dell'area come non edificabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Comune. I motivi sono stati ritenuti inammissibili, tra l'altro, per difetto di autosufficienza, perché il Comune non aveva trascritto le parti rilevanti delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore né indicato dove tali documenti fossero stati prodotti. La Corte ha inoltre rilevato che alcune censure riguardavano in realtà accertamenti di fatto e non violazioni di legge. Nel merito, ha comunque confermato il principio secondo cui un'area destinata dal piano regolatore a verde pubblico attrezzato o a parchi pubblici, con vincolo che impedisce ai privati una trasformazione edificatoria ordinaria, non è qualificabile come area fabbricabile ai fini ICI. La sentenza favorevole al contribuente è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si era costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2

    Un'area compresa in una zona destinata in base al piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ... non può essere qualificata come fabbricabile ... e resta sottratta al regime fiscale dei suoli edificabili.

    Ai fini ICI, la qualificazione urbanistica come area edificabile richiede una concreta possibilità di edificazione. La destinazione a verde pubblico o parco pubblico, accompagnata da un vincolo che preclude ai privati trasformazioni edilizie riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, esclude l'imponibilità come area fabbricabile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    La determinazione della base imponibile secondo il valore venale in comune commercio presuppone che il terreno sia fiscalmente qualificabile come area fabbricabile. Se l'area non è edificabile per effetto della destinazione urbanistica, tale criterio non trova applicazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4

    Tutti i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7.

    La Corte non ha deciso nel merito la questione dell'obbligo dichiarativo, perché la CTR non si era pronunciata specificamente su tale profilo e il Comune lo aveva censurato con il motivo processuale errato. L'obbligo dichiarativo non può comunque sostituire il presupposto sostanziale dell'imposta.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda sul contenuto di strumenti urbanistici o documenti, deve riportare le parti rilevanti e indicare correttamente quando e dove tali documenti siano stati prodotti.

  • Art. 360 c.p.c.

    La violazione di legge e l'errore nell'accertamento dei fatti sono vizi distinti. La contestazione della valutazione della prova o dell'interpretazione concreta dello strumento urbanistico deve essere formulata, nei limiti previsti, come vizio motivazionale e non semplicemente come violazione di legge.

Massime di principio

  • Un terreno destinato dal piano regolatore a verde pubblico, parco pubblico o verde pubblico attrezzato non è automaticamente un'area edificabile ai fini dell'imposta: occorre verificare se il vincolo consenta realmente al proprietario privato una trasformazione edilizia qualificabile come edificazione.
  • La mera previsione di strutture accessorie o di servizio, quando funzionale alla destinazione pubblicistica dell'area e non liberamente realizzabile dal proprietario, non basta necessariamente a rendere il terreno imponibile come area fabbricabile.
  • Per stabilire l'imponibilità rileva la disciplina urbanistica concreta e non soltanto la classificazione formale della zona: devono essere esaminate le norme tecniche di attuazione, i vincoli e le effettive facoltà edificatorie.
  • In Cassazione è essenziale trascrivere le parti pertinenti degli strumenti urbanistici e indicare dove siano stati prodotti; in caso contrario, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'obbligo di presentare la dichiarazione fiscale e l'obbligo di pagare l'imposta sono questioni distinte: l'omessa dichiarazione non rende imponibile un bene che, in base alla disciplina sostanziale, non integra il presupposto dell'imposta.

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