Cassazione Penale, Sentenza n. 1657/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 4/7/2024 che ha respinto l'appello avverso il rigetto della istanza di declaratoria d'inefficacia della custodia cautelare in carcere. Chiedeva la retrodatazione dell'inizio della misura al 28/7/2021 (arresto in flagranza per detenzione di cocaina) ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che i fatti oggetto della successiva ordinanza custodiale fossero "desumibili dagli atti" del procedimento anteriore e che molte acquisizioni investigative utili erano già in possesso del Pubblico Ministero prima del rinvio a giudizio del 2021. Il Tribunale e il Procuratore generale hanno ritenuto invece che non fosse ricorrente il presupposto della "desumibilità" intesa come situazione indiziaria di gravità e completezza idonea a legittimare la misura, anche perché parte delle acquisizioni erano successive al rinvio a giudizio e l'associazione sarebbe durata fino a ottobre 2022.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Riconosce che la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. opera solo se i fatti oggetto della misura successiva siano desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della precedente ordinanza. La desumibilità non coincide con la mera conoscibilità degli elementi investigativi, ma richiede un compendio documentale o dichiarativo di gravità e completezza tale da permettere un ponderato apprezzamento prognostico sulla misura cautelare. Nel caso concreto parte delle acquisizioni decisive sono posteriori al rinvio a giudizio del 2021; le iniziative investigative (intercettazioni, osservazioni ecc.) non possono da sole comprovare un quadro indiziario completo; l'ipotesi di associazione si estendeva fino ad ottobre 2022, quindi viene meno il requisito dell'anteriorità di tutti i reati rispetto al primo provvedimento custodiale. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione dell'inizio della misura cautelare tra procedimenti distinti opera solo se i fatti oggetto della misura successiva siano "desumibili dagli atti" del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della precedente ordinanza; la Corte interpreta la "desumibilità" come una situazione indiziaria di gravità e completezza tale da legittimare la misura, non mera conoscibilità degli atti investigativi.
artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990
Norme che disciplinano i reati in materia di stupefacenti; indicate per specificare il tipo di accuse a carico del ricorrente (detenzione e traffico di stupefacenti) contestate nel procedimento.
art. 416-bis, cod. pen.
Riferimento alla normativa sull'associazione di tipo mafioso o aggravazione per reati associativi; nel caso è richiamata per l'aggravazione delle imputazioni, rilevante per valutare il contesto associativo e la durata dell'associazione ai fini della retrodatazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La "desumibilità dagli atti" prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede non la mera conoscenza o disponibilità di atti investigativi, ma un compendio indiziario di gravità e completezza tale da consentire un serio apprezzamento prognostico per la misura cautelare.
- Le intercettazioni e gli atti d'indagine sono mezzi di ricerca della prova e, da soli, non costituiscono automaticamente un quadro indiziario completo; il loro contenuto deve essere valutato nel suo insieme e nella loro valenza processuale.
- Per applicare la retrodatazione tra misure cautelari emesse in procedimenti distinti è necessario che tutti i reati oggetto del procedimento successivo siano anteriori al primo provvedimento custodiale; se l'associazione o i fatti si protraggono oltre quella data, il presupposto non sussiste.
- Nella valutazione della desumibilità in reati associativi va considerato il contesto collettivo: non è sufficiente esaminare singolarmente elementi riferibili al ricorrente senza valutare la loro rilevanza rispetto al quadro complessivo del sodalizio.
- Il tempo necessario all'autorità inquirente per prendere cognizione ponderata di un'informativa o di acquisizioni investigative deve essere considerato: la semplice esistenza materiale di un'informativa non equivale al momento in cui il suo contenuto è stato "recepito" per formare una valutazione indiziaria.
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