Cassazione Civile, Ordinanza n. 09746/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di rettifica e liquidazione emesso per imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo d'azienda. Le società destinatarie dell'atto impositivo avevano ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo infondata la pretesa erariale, sul presupposto che non fosse configurabile un valore di mercato del complesso aziendale ceduto, in ragione della specialità dell'art. 10 del d.P.R. 168/2010, ritenuto derogatorio rispetto all'art. 2343 c.c. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico. Nel giudizio di legittimità, una delle società coobbligate ha definito la lite fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; un'altra società è stata ritenuta estranea all'atto impositivo e al contenzioso, essendo stata evocata per errore evidente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di due società, perché la definizione agevolata della controversia fiscale da parte di una coobbligata ha prodotto effetto estintivo delle pretese erariali anche nei confronti delle altre società ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. 119/2018. Nei confronti di una terza società il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché del tutto estranea all'atto impositivo impugnato e al giudizio tributario, ed evocata in cassazione per errore evidente. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate nei rapporti con la società estranea, mentre nel rapporto tra Agenzia e le altre parti sono rimaste regolate dalla disciplina speciale richiamata in sentenza.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 168/2010
La CTR lo aveva ritenuto norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale richiamata dall'art. 2343 c.c., escludendo la configurabilità del valore di mercato del complesso aziendale ceduto.
art. 2343 c.c.
Richiamato come disciplina generale rispetto alla quale la previsione dell'art. 10 d.P.R. 168/2010 sarebbe speciale e derogatoria.
art. 6 d.l. 119/2018
La definizione della lite da parte di una coobbligata è stata ritenuta idonea a determinare l'effetto estintivo delle pretese erariali anche nei confronti delle altre parti, ai sensi del comma 14.
art. 6, comma 13, ultima parte, d.l. 119/2018
Richiamato per regolare la ripartizione delle spese tra Agenzia delle entrate, Amiacque srl e Cap Holding spa.
art. 6, comma 14, d.l. 119/2018
È stato applicato per affermare che la definizione della controversia da parte di una coobbligata estingue le pretese erariali anche nei confronti delle altre coobbligate.
Massime di principio
- Quando una coobbligata definisce la controversia fiscale con gli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge, l'effetto estintivo della pretesa erariale può estendersi anche alle altre parti obbligate, se la norma lo prevede espressamente.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile nei confronti del soggetto che sia del tutto estraneo all'atto impugnato e al pregresso contenzioso, ove la sua evocazione in giudizio sia frutto di un errore evidente.
- La specialità di una disciplina settoriale può essere valorizzata per escludere l'applicazione della regola generale richiamata dalla parte contribuente o dall'amministrazione, ma tale profilo resta assorbito se sopravviene una causa estintiva del giudizio o dell'obbligazione tributaria.
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