Cassazione Civile, Ordinanza n. 29065/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario relativo all'anno d'imposta 2006, in cui una società aveva dedotto costi che l'Ufficio aveva ritenuto non inerenti e non documentati. La CTR Lazio, in sede di riassunzione dopo un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, ha respinto il ricorso dell'Ufficio e ha confermato la deducibilità dei costi, esclusi solo quelli per alberghi e ristoranti, ritenendo adeguata la documentazione anche per i servizi CED. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata ad affermazioni generiche senza indicare i documenti e il percorso argomentativo seguito; (2) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, assumendo che la deducibilità dei costi richiedesse prova certa e precisa dell'esistenza e dell'inerenza, prova che la società non avrebbe fornito con documentazione lacunosa e indeterminabile. La società si è difesa con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, anche la motivazione per relationem è ammissibile solo se autosufficiente e se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata giudicata troppo sintetica e generica, priva del contenuto minimo costituzionale richiesto, perché non spiegava quali elementi documentali avessero sorretto la conferma della deducibilità dei costi e non svolgeva una reale autonoma valutazione critica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente o mancante della sentenza di merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta insufficiente nel caso concreto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Richiamato per denunciare la mancata osservanza del principio di diritto enunciato in sede di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma evocata come motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come vizio di violazione di legge in relazione alla deducibilità dei costi.
art. 109, comma 5, TUIR
Richiamato come base della regola per cui la deducibilità fiscale del costo richiede prova dell'esistenza e dell'inerenza mediante elementi certi e precisi.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice riproduce e rielabora in modo autonomo i contenuti delle decisioni richiamate, rendendo verificabile il percorso logico-giuridico seguito.
- Una sentenza che si limiti a formule generiche sulla sufficienza della documentazione, senza indicare quali elementi probatori siano stati valutati e perché, è affetta da motivazione apparente e può essere cassata per vizio di nullità.
- Quando l'Agenzia contesta la deducibilità di costi, il giudice deve pronunciarsi in modo specifico sui documenti e sugli elementi probatori relativi a esistenza e inerenza della spesa, non potendo limitarsi a un'affermazione apodittica della loro adeguatezza.
- In sede di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e motivare in modo effettivo sull'oggetto delle censure devolute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →