Cassazione Civile, Ordinanza n. 34874/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale il giudice di secondo grado aveva rilevato che né il ricorso introduttivo né l’appello risultavano validamente notificati: per l’appello, in particolare, erano state depositate relate riferite ad altri atti, estranei al procedimento, e l’atto effettivamente consegnato alla controparte riguardava una sentenza diversa e scollegata dalla causa. Il giudice di merito aveva quindi dichiarato l’inesistenza della notifica, rimesso la causa al primo grado e condannato l’appellante anche per la condotta processuale ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 16 d.lgs. 546/1992, 115 c.p.c. e 3 l. 53/1994, sostenendo che le notifiche sarebbero state regolari e che la sentenza avrebbe erroneamente applicato la disciplina della notifica ex l. 53/1994; (2) contestazione dell’accertamento di fatto sulla mancata notifica, chiedendo in sostanza una rivalutazione dei documenti; (3) e (4) violazione degli artt. 116 e 221 c.p.c. e 2700 c.c., assumendo che la relata di notifica costituisse prova legale insuperabile senza querela di falso, già non proposta; (5) violazione dell’art. 22 d.lgs. 546/1992, deducendo che la ricezione di un atto diverso dall’appello non avrebbe leso il diritto di difesa e che, comunque, la sanzione d’inammissibilità non sarebbe giustificata; (6) violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., lamentando la condanna alle spese e la statuizione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in assenza di motivazione e di presupposti, anche in considerazione della pretesa soccombenza della controparte sul ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi mirassero, in realtà, a una nuova valutazione di documenti e fatti già esaminati dal giudice di merito, il quale aveva accertato l’omessa notifica dei ricorsi e l’invio alla controparte di un atto diverso da quello processualmente rilevante; tale accertamento è stato reputato insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che fosse necessaria una querela di falso per contestare la diversa identità dell’atto notificato, trattandosi di questione autonoma rispetto alla fede privilegiata della relata. Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile perché la difformità totale tra atto notificato e atto depositato integra una lesione del diritto di difesa e, in presenza di inesistenza della notifica, non opera sanatoria. L’ultimo motivo è stato respinto come manifestamente infondato, essendo la condanna ex art. 96 c.p.c. motivata dalla condotta processuale dell’appellante e risultando la rimessione al primo grado una questione pregiudiziale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per dedurre nullità processuali, ma non è stato ritenuto pertinente rispetto alle censure formulate.
art. 16, terzo comma, d.lgs. 546/1992
Invocato dal ricorrente per sostenere la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha osservato che il nodo decisivo era l’accertamento di fatto sull’omessa notifica, non la regola di giudizio sulle prove.
art. 3, l. 53/1994
Richiamato nel ricorso per contestare l’impostazione della sentenza impugnata sulla notificazione.
art. 116 c.p.c.
Invocato per sostenere il valore probatorio della relata, ma la Corte ha distinto la fede della relata dall’accertamento dell’effettiva consegna di un atto diverso.
art. 221 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di querela di falso, ritenuta non necessaria nel caso di specie.
art. 2700 c.c.
Richiamato per sostenere la fede privilegiata della relata di notifica; la Corte ha escluso che ciò impedisse di accertare che l’atto consegnato fosse diverso da quello notificando.
art. 22 d.lgs. 546/1992
La Corte ha ribadito che la totale difformità tra atto notificato e atto depositato comporta lesione del diritto di difesa e determina inammissibilità; in caso di inesistenza della notifica non opera sanatoria.
art. 156 c.p.c.
La Corte ha escluso la possibilità di sanatoria per un vizio qualificato come inesistenza della notificazione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte non ha ravvisato violazioni nella condanna alle spese.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La condanna è stata ritenuta motivata in relazione alla condotta processuale dell’appellante e non sproporzionata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 53, l. n. 53 del 1994
Nel testo è richiamata la procedura di notificazione, ma la Corte ha chiarito che, nel caso concreto, ciò non era decisivo rispetto all’accertata omessa notifica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove documentali e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La relata di notifica è assistita da fede privilegiata quanto alle attestazioni del notificante, ma ciò non impedisce di accertare, con prove diverse, che il plico consegnato conteneva un atto diverso da quello che si assume notificato; in tale ipotesi non è necessaria querela di falso.
- La notificazione è inesistente quando l’atto consegnato al destinatario non coincide con l’atto che si intendeva notificare; la nullità attiene invece alle sole modalità di esecuzione di una notificazione comunque avente ad oggetto l’atto corretto.
- Nel processo tributario, la totale difformità tra l’atto notificato alla controparte e quello depositato in giudizio integra una lesione del diritto di difesa e può condurre all’inammissibilità dell’atto di impugnazione.
- Quando la notificazione è inesistente, non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- La condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. è legittima se motivata in relazione alla condotta processuale della parte e non richiede una motivazione particolarmente ampia quando il comportamento abusivo risulti dal contesto processuale.
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