Cassazione Civile, Ordinanza n. 31252/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo all'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di un'espropriazione presso terzi. L'ordinanza aveva disposto l'assegnazione anche in favore del difensore antistatario della parte procedente, con distrazione delle somme. Il professionista ha impugnato la decisione della CTR che, accogliendo l'appello incidentale dell'Ufficio, aveva ritenuto che egli fosse soggetto passivo dell'imposta di registro e quindi legittimato al pagamento. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 131 e 139 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 93 e 100 c.p.c., sostenendo di essere del tutto carente di soggettività passiva perché non parte del giudizio esecutivo, ma mero difensore di una delle parti, e che l'imposta di registro colpirebbe il rapporto racchiuso nell'atto e non un soggetto estraneo a tale rapporto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, cioè tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio e la cui sfera giuridica sia incisa dalla decisione. Nel caso concreto, poiché l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. aveva attribuito somme anche al procuratore distrattario, questi era titolare di una posizione qualificata sul piano sostanziale e la sua legittimazione alla registrazione discendeva dal titolo esecutivo. La Corte ha quindi confermato la legittimazione passiva al pagamento dell'imposta, pur precisando che il relativo onere grava ex lege sul debitore esecutato, e che il difensore antistatario, ove abbia pagato l'imposta, ha diritto di regresso verso gli altri obbligati. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, sono tenute al pagamento tutte le parti in causa, da intendersi come tutti i soggetti che abbiano preso parte al giudizio e che siano incisi dagli effetti della decisione, a tutela della riscossione erariale.
art. 131 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
art. 93 c.p.c.
La Corte collega la distrazione delle spese alla posizione qualificata del procuratore antistatario nel titolo esecutivo.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione passiva, ma il motivo è respinto.
art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario fonda la sua legittimazione alla registrazione dell'atto e al correlato pagamento dell'imposta.
art. 95 c.p.c.
Le spese di registrazione sono ricondotte alle spese di esecuzione gravanti ex lege sul debitore esecutato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la nozione di "parti in causa" dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 comprende tutti i soggetti che abbiano partecipato al giudizio e rispetto ai quali la pronuncia abbia inciso la sfera giuridica, non solo i soggetti formalmente indicati come parti principali.
- Quando un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. dispone il pagamento in favore del difensore distrattario, questi acquista una posizione sostanziale qualificata che ne giustifica la legittimazione alla registrazione dell'atto e al pagamento dell'imposta di registro.
- Il fatto che l'onere economico dell'imposta di registro gravi ex lege sul debitore esecutato non esclude la legittimazione passiva del procuratore antistatario, il quale può essere chiamato al pagamento in quanto destinatario della statuizione e poi esercitare il regresso verso l'effettivo obbligato.
- L'interpretazione delle norme sull'imposta di registro deve essere coordinata con il principio di capacità contributiva, evitando di imporre il tributo a un soggetto del tutto estraneo al beneficio economico derivante dall'atto.
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