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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20483/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di unificazione sotto il vincolo della continuazione tra due condanne per reati in materia di stupefacenti: sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 12/09/2018 (censure per fatti commessi tra maggio e luglio 2016) e sentenza della Corte d'appello di Messina del 19/07/2019 (condanna per associazione e cessioni di stupefacente commessi tra aprile e dicembre 2016). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe verificato la comune ideazione unitaria dei reati, limitandosi invece a rilevare la parziale diversità dei titoli di reato; la difesa aveva indicato elementi di contiguità spaziale e temporale come indicatori della comune pianificazione.

La decisione

Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello di Messina secondo cui, nonostante identico bene giuridico e contiguità temporale, i fatti si collocano in contesti diversi: le condotte oggetto della sentenza di Messina sono state operate nell'ambito di un'organizzazione con finalità associative, mentre le cessioni oggetto della sentenza di Catanzaro sono risultate operate a titolo individuale in un altro ambito territoriale. Tale differenziazione è stata ritenuta idonea ad escludere la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" necessario per la continuazione. Le censure del ricorrente sono state infatti considerate manifestamente infondate e, peraltro, la rinnovata valutazione dei fatti avrebbe costituito un riesame non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice dell'esecuzione (Corte d'appello) per le pronunce richieste dal condannato; è la norma che legittima il ricorso in sede esecutiva.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede che i reati siano riconducibili a un "medesimo" disegno criminoso originario. Tale disegno può essere programmato in termini generali e non necessariamente dettagliato, ma deve consistere in una deliberazione iniziale volta a commettere una pluralità di reati come mezzo per raggiungere un unico fine specifico. Non è sufficiente la mera tendenza o scelta di vita che comporti reiterazione di condotte.

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (disciplina stupefacenti)

    Norme sostanziali che delineano le fattispecie di reato in materia di stupefacenti; la Corte ha rilevato che, sebbene i reati coinvolgano in parte identico bene giuridico e omogeneità normativa, ciò non è decisivo per riconoscere la continuazione se manca l'unità di disegno criminoso e il contesto è diverso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in casi di impugnazioni irrituali o manifestamente infondate, la possibilità di ordinare il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata qui per quantificare in euro 3.000 la sanzione per l'irritualità dell'impugnazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla legittimità della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per profili di colpa connessi a impugnazioni irrituali, a supporto della condanna alla somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, è necessario dimostrare un "medesimo disegno criminoso" originario: non bastano identità del bene giuridico o contiguità temporale/territoriale.
  • La sussistenza di un contesto diverso (es. condotte nell'ambito di un'organizzazione vs condotte individuali in altro ambito territoriale) può escludere la continuazione, perché indica finalità e modalità operative differenti.
  • La prova dell'unicità del disegno criminoso può consistere in una programmazione generale che preveda la commissione di più reati come mezzo per un unico scopo, ma deve emergere dalle circostanze; tocca alla parte che chiede l'unificazione indicare i "collanti" fattuali e programmatici.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal giudice dell'esecuzione: le doglianze che richiedono nuova valutazione probatoria sono manifestamente inammissibili o infondate.
  • Impugnazioni ritenute manifestamente infondate o irrituali possono comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

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