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Sentenza

Sentenza n. 4308/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di rigetto recante n. -OMISSIS- del 3 giugno 2026 e notificato, mediante PEC e area riservata dal Portale Servizi ALI al ricorrente, in data 8 giugno 2026, recante la revoca del nulla osta rilasciato in data 10.09.2025 alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

Giustizia amministrativa202602685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta già rilasciato per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, motivata dalla mancata iscrizione del richiedente nelle anagrafi della popolazione residente e dalla ritenuta incompetenza territoriale dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Sondrio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale e titolare di un permesso rilasciato il 28 novembre 2024, valido fino all'11 luglio 2025, aveva chiesto il 25 agosto 2025 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato non stagionale. Dopo avere rilasciato il nulla osta il 10 settembre 2025, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Sondrio lo ha revocato perché il richiedente non risultava iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente né nell'ANPR e non sarebbe stato residente nella provincia in cui si trovava il luogo di lavoro. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo l'illegittimità della revoca, poiché la residenza anagrafica non è una condizione prevista dalla legge per la conversione e i requisiti sostanziali richiesti risultavano posseduti; il testo non riporta una più articolata suddivisione dei motivi di ricorso. La difesa erariale si è costituita solo formalmente e non ha svolto difese. Nel medesimo giudizio il ricorrente ha inoltre proposto reclamo contro il rigetto della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, documentando le iniziative intraprese per ottenere la certificazione consolare sui redditi esteri e l'impossibilità di reperire la documentazione in Egitto, anche perché privo di un titolo di soggiorno valido e impossibilitato a delegare terzi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata e il provvedimento di revoca è stato annullato. Il TAR ha interpretato l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 nel senso che la conversione richiede lo svolgimento regolare di attività stagionale per almeno tre mesi, l'offerta di un rapporto subordinato a tempo determinato o indeterminato e il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso; non può essere opposto un requisito ulteriore, come l'iscrizione anagrafica o la residenza nella provincia dello Sportello, estraneo alla previsione normativa. Nel caso concreto i requisiti sostanziali non erano contestati e l'Amministrazione aveva già rilasciato il nulla osta, sicché la ragione addotta non legittimava la revoca. È stato inoltre accolto il reclamo contro il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato: il ricorrente si era diligentemente attivato per ottenere la documentazione consolare, aveva rappresentato l'oggettiva impossibilità di reperirla e aveva dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere redditi in Egitto. La liquidazione del compenso del difensore è stata rinviata a separato provvedimento, previa richiesta; le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Tale previsione, comporta che l’unica condizione per la conversione del permesso stagionale sia rappresentata dall’avvenuta assunzione dell’interessato per almeno tre mesi in occasione dell’ingresso autorizzato per il lavoro stagionale, oltre che l’effettività del nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, dovendo lo straniero dimostrare solamente di avere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.

    La conversione del permesso per lavoro stagionale è subordinata ai requisiti sostanziali indicati dalla norma e al possesso dei requisiti per il rilascio del nuovo permesso; non può essere negata o revocata per la mancanza di ulteriori condizioni, quali l'iscrizione anagrafica o la residenza nella provincia dello Sportello.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 8.9.2026, la causa è stata trattenuta in decisione, dando avviso alle parti presenti della sussistenza dei presupposti per la sua definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo che alle parti presenti è stato dato avviso della sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

    Per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Per convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per lavoro subordinato, i requisiti rilevanti sono quelli sostanziali previsti dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 e quelli necessari al rilascio del nuovo titolo; l'Amministrazione non può subordinare la conversione a requisiti ulteriori non previsti dalla legge.
  • La mancata iscrizione anagrafica o la residenza fuori dalla provincia dello Sportello Unico per l'Immigrazione non costituiscono, di per sé, ragioni idonee a impedire la conversione del permesso o a revocare un nulla osta già rilasciato, quando i requisiti sostanziali previsti dalla legge non sono contestati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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