Ordinanza n. 3551/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del 13 gennaio 2026 con il quale la Commissione istituita presso la Corte d’appello di Milano ha recepito e approvato i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia con D.M. 4 novembre 2025, nella parte in cui riporta che “in caso di correzione con esito non sufficiente del singolo compito, la Presidente intende adottare il principio secondo cui l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione”; - del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 con il quale la Commissione Centrale, istituita presso il Ministero della giustizia, ha elaborato i criteri di valutazione e, nello specifico, nella parte in cui riporta che “la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione come da granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato”; - del verbale del 4 marzo 2026, con il quale la Sottocommissione n. 19 per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2025 istituita presso la Corte d’Appello di Milano ha valutato con esito negativo l’elaborato redatto da parte ricorrente; - del provvedimento con il quale la Sottocommissione esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025, istituita presso la Corte d’appello di Milano, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali; - del Decreto del Ministro della Giustizia del 25 novembre 2025, recante la nomina di commissioni ulteriori rispetto a quelle nominate con D.M. 4 novembre 2025, nella parte in cui per la Sottocommissione n. 19 istituita presso la Corte d’Appello di Milano dispone una composizione non conforme ai requisiti prescritti dall’art. 47 della legge n. 247/2012; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi nella parte in cui ledono il diritto di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali e provvedimenti relativi alla valutazione negativa dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché criteri di valutazione e composizione della sottocommissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della Commissione centrale che stabiliva l'espressione della valutazione degli elaborati scritti mediante punteggio numerico senza obbligo di motivazione; il verbale della Commissione presso la Corte d'appello di Milano che recepiva tale criterio; il verbale della Sottocommissione n. 19 che aveva valutato negativamente il suo elaborato e il conseguente provvedimento di non ammissione alle prove orali; nonché il decreto ministeriale di nomina delle commissioni, nella parte concernente la composizione della sottocommissione, ritenuta non conforme all'art. 47 della legge n. 247/2012. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto delle contestazioni relative alla sufficienza della motivazione mediante punteggio numerico, alla valutazione dell'elaborato e alla composizione della commissione.
La decisione
Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza e, in particolare, che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice non apparisse manifestamente illogica. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile, osservando che la prova orale avrebbe potuto, in ipotesi, essere sostenuta successivamente in caso di esito positivo del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 47 legge n. 247/2012
È indicato dal ricorrente quale parametro relativo ai requisiti di composizione della sottocommissione esaminatrice; l'ordinanza non svolge una valutazione definitiva sulla sua applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una valutazione esaminatrice presuppone almeno la non manifesta infondatezza delle censure e non può essere accordata quando la valutazione tecnico-discrezionale della commissione non appaia manifestamente illogica.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione a una prova successiva sia suscettibile di essere reintegrato mediante lo svolgimento della prova in un momento successivo, subordinatamente all'esito favorevole del giudizio di merito.
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