Cassazione Civile, Ordinanza n. 00434/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA, IRAP, IRES e ritenute non versate relative all'anno d'imposta 2007. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella e la riliquidazione tenendo conto di una rateizzazione in atto; la CTR aveva confermato tale esito ritenendo legittima la rateizzazione anche in assenza di garanzia fideiussoria e valorizzando, inoltre, la sospensione dei pagamenti rateali in ragione dei benefici per i residenti nelle zone terremotate. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 13 e 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e, soprattutto, che la riliquidazione implicasse una nuova attività di riscossione ormai preclusa dalla decadenza dai termini di iscrizione a ruolo e notifica della cartella; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso richiamando un fatto estraneo al thema decidendum, cioè la sospensione dei pagamenti per le zone terremotate, mentre il vero tema era la decadenza dal beneficio della rateazione per inosservanza del piano e per mancata fideiussione; (3) violazione dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997, perché la garanzia fideiussoria doveva essere richiesta sulla base dell'intero debito originario e non del debito residuo dopo un pagamento spontaneo; (4) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, con riferimento alla questione dell'avviso bonario, che la CTR aveva reputato non decisiva ma sulla quale aveva comunque speso un inciso favorevole al contribuente.
La decisione
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara inammissibile il quarto. Cassata la sentenza della CTR, la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma, in particolare, che: la riliquidazione disposta dal giudice tributario non può tradursi in una nuova attività impositiva/riscossiva oltre i termini decadenziali di legge; la CTR ha deciso su un fatto non emergente come motivo di impugnazione nel giudizio di primo grado, incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c.; l'art. 3-bis d.lgs. 462/1997, nella versione applicabile ratione temporis, imponeva la garanzia per le somme dovute superiori alla soglia prevista, da riferirsi all'intero debito e non al solo residuo dopo un pagamento spontaneo, essendo la successiva modifica normativa sintomatica di un diverso criterio voluto solo dal legislatore successivo. Il quarto motivo è inammissibile perché la questione dell'avviso bonario non è stata realmente decisa dalla CTR.
Norme richiamate
art. 13 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la disposizione risultava abrogata; non costituisce la base decisiva della soluzione.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella va notificata a pena di decadenza entro il termine previsto per le somme emerse dalla liquidazione automatizzata; scaduto il termine, il giudice non può imporre una nuova attività di liquidazione della pretesa tributaria.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può porre a fondamento della decisione un fatto non allegato come motivo di impugnazione nel giudizio di primo grado; altrimenti viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Nella versione ratione temporis, la soglia per la garanzia fideiussoria va riferita all'intero debito dovuto al momento dell'accesso alla rateizzazione; la successiva modifica normativa conferma che il diverso criterio sul debito residuo è stato introdotto solo dal legislatore successivamente.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quarto motivo, ma la questione relativa all'avviso bonario è stata ritenuta non decisiva e comunque non effettivamente decisa dalla CTR.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel quarto motivo, in relazione al controllo automatizzato IVA; il motivo è dichiarato inammissibile perché il capo non risulta deciso dalla sentenza impugnata.
art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50
«Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.»
La Corte applica la sospensione dei termini alle controversie definibili, ritenendo tempestivo il ricorso.
legge 21 giugno 2017, n. 96
Norma di conversione richiamata per la disciplina della sospensione dei termini.
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato in relazione all'abrogazione dell'art. 13 d.P.R. 602/1973.
art. 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte richiama il principio secondo cui il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito e non consente una pronuncia indeterminata di condanna, imponendo l'esame nel merito della pretesa entro i limiti delle domande.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle fonti convenzionali e UE per escludere pronunce indeterminate e valorizzare il modello di impugnazione-merito.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro per il corretto assetto del giudizio tributario.
art. 47 CDFUE
Richiamato quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva nel processo tributario.
art. 7, comma 2, lett. u), d.l. 13 maggio 2011, n. 70
La modifica legislativa del testo dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 viene valorizzata come conferma che il riferimento al debito residuo è stato introdotto solo successivamente.
legge 12 luglio 2011, n. 106
Norma di conversione della modifica dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il giudice annulla l'atto per ragioni sostanziali, non può limitarsi a una statuizione generica sulla debenza con rinvio alla successiva quantificazione da parte dell'Amministrazione, perché ciò introdurrebbe una nuova attività impositiva oltre i termini decadenziali di legge.
- Il giudice non può fondare la decisione su fatti o questioni che non risultino dedotti come motivi di impugnazione dalla parte nel giudizio di merito, altrimenti viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In tema di rateizzazione dei debiti emersi da controllo automatizzato, la necessità della garanzia fideiussoria va verificata secondo la disciplina vigente al momento della richiesta di rateazione; il riferimento normativo alle "somme dovute" attiene, in quella versione, all'intero debito originario e non al residuo ridotto da pagamenti spontanei, salvo espressa diversa previsione legislativa.
- Quando la sentenza di merito non decide effettivamente una specifica questione, il motivo di ricorso che la assume decisa è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi.
- Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice deve decidere sulla pretesa nei limiti delle domande e non può emettere una condanna indeterminata o demandare all'ufficio una nuova quantificazione della pretesa dopo la scadenza dei termini di decadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00288/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00289/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00290/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00292/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00293/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00294/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →