Cassazione Penale, Sentenza n. 43238/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/06/2022 che confermava le condanne per abusi edilizi e violazioni connesse (accertati a Bolognetta il 22/10/2016) - reati indicati in relazione agli artt. 44, 93-95 d.P.R. 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004. Greco contestava (i) la qualificazione degli interventi come "nuova costruzione" soggetta ad autorizzazione e la necessità del tecnico; (ii) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (iii) la determinazione della continuazione e l'erronea individuazione del reato piú grave ai fini dell'art. 81 c.p. Tarantino riproponeva i primi due motivi e contestava inoltre il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per la scarsa gravità del fatto. Lo Monaco sosteneva l'inesistenza dell'elemento soggettivo per essere un semplice operaio e trovarsi in errore scusabile circa l'obbligo di titolo abilitativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Sulle questioni di merito ha richiamato il consolidato principio che qualsiasi intervento su un fabbricato già realizzato abusivamente integra una ripresa dell'attività criminosa e costituisce nuovo reato anche se si tratti formalmente di manutenzione; ha ritenuto i motivi relativi all'art. 131-bis e all'art. 62-bis generici o privi di confronto con la motivazione di merito e pertanto inammissibili; ha escluso vizi nella determinazione della continuazione e nella scelta del reato "più grave" in concreto; ha ritenuto infondato l'argomento di Lo Monaco sull'errore scusabile, richiamando l'obbligo dell'esecutore dei lavori di verificare l'esistenza del titolo abilitativo. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44
La Corte applica il principio secondo cui chi realizza o continua lavori su un immobile precedentemente abusivo commette nuovo reato: l'esecutore deve verificare l'esistenza del titolo; la ripresa di attività su opera abusiva è penalmente rilevante
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93-95
Norme richiamate in relazione alle fattispecie amministrative/penali connesse agli abusi edilizi; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione multipla delle violazioni
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181
Norma su vincoli paesaggistici e relative sanzioni: la Corte ha valorizzato la presenza di vincoli (zona paesaggistica, rischio sismico) come elemento ostativo alla particolare tenuità
codice penale, art. 131-bis
Richiesta di applicazione della particolare tenuità respinta per genericità: la Corte ha confermato che la presenza di più abusi e la consistenza delle opere escludono l'operatività della diminuzione
codice penale, art. 62-bis
Il diniego delle attenuanti generiche è motivabile anche con l'assenza di elementi positivi che giustifichino un trattamento di favore; il giudice di merito non deve argomentare su ogni singola deduzione difensiva, ma indicare le ragioni preponderanti del diniego
codice penale, art. 81
In tema di reato continuato la Corte territoriale ha correttamente individuato il reato piú grave ai fini della continuazione in base alla pena concreta applicata e ai criteri dell'art. 133 c.p.
codice penale, art. 133
Richiamato come criterio per la valutazione comparativa della gravità dei reati quando le pene edittali sono sovrapponibili
codice di procedura penale, art. 616
Usata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili
Massime di principio
- Intervenire su un immobile già realizzato abusivamente configura di norma una "ripresa" dell'attività abusiva: anche lavori apparentemente di manutenzione possono integrare nuovo reato
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non opera se sussistono elementi negativi quali ripetute violazioni sullo stesso immobile, consistenza dell'intervento, vincoli paesaggistici o rischio sismico e impossibilità di sanatoria
- Il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) può essere motivato con l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di favore; il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva purché indichi le ragioni preponderanti
- L'esecutore dei lavori ha il dovere di accertare la presenza del titolo abilitativo: la mera qualifica di "operaio" o rapporto di lavoro saltuario non esclude responsabilità quando le caratteristiche dell'opera e l'esistenza di provvedimenti amministrativi evidenziano l'illiceità
- In tema di continuazione, la determinazione del reato "più grave" può essere operata anche in base alla pena concretamente irrogata e ai criteri dell'art. 133 c.p., non essendo obbligatorio indicare formalmente il reato prescelto se la motivazione è congrua
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