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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43238/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/06/2022 che confermava le condanne per abusi edilizi e violazioni connesse (accertati a Bolognetta il 22/10/2016) - reati indicati in relazione agli artt. 44, 93-95 d.P.R. 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004. Greco contestava (i) la qualificazione degli interventi come "nuova costruzione" soggetta ad autorizzazione e la necessità del tecnico; (ii) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (iii) la determinazione della continuazione e l'erronea individuazione del reato piú grave ai fini dell'art. 81 c.p. Tarantino riproponeva i primi due motivi e contestava inoltre il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per la scarsa gravità del fatto. Lo Monaco sosteneva l'inesistenza dell'elemento soggettivo per essere un semplice operaio e trovarsi in errore scusabile circa l'obbligo di titolo abilitativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Sulle questioni di merito ha richiamato il consolidato principio che qualsiasi intervento su un fabbricato già realizzato abusivamente integra una ripresa dell'attività criminosa e costituisce nuovo reato anche se si tratti formalmente di manutenzione; ha ritenuto i motivi relativi all'art. 131-bis e all'art. 62-bis generici o privi di confronto con la motivazione di merito e pertanto inammissibili; ha escluso vizi nella determinazione della continuazione e nella scelta del reato "più grave" in concreto; ha ritenuto infondato l'argomento di Lo Monaco sull'errore scusabile, richiamando l'obbligo dell'esecutore dei lavori di verificare l'esistenza del titolo abilitativo. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44

    La Corte applica il principio secondo cui chi realizza o continua lavori su un immobile precedentemente abusivo commette nuovo reato: l'esecutore deve verificare l'esistenza del titolo; la ripresa di attività su opera abusiva è penalmente rilevante

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93-95

    Norme richiamate in relazione alle fattispecie amministrative/penali connesse agli abusi edilizi; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione multipla delle violazioni

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181

    Norma su vincoli paesaggistici e relative sanzioni: la Corte ha valorizzato la presenza di vincoli (zona paesaggistica, rischio sismico) come elemento ostativo alla particolare tenuità

  • codice penale, art. 131-bis

    Richiesta di applicazione della particolare tenuità respinta per genericità: la Corte ha confermato che la presenza di più abusi e la consistenza delle opere escludono l'operatività della diminuzione

  • codice penale, art. 62-bis

    Il diniego delle attenuanti generiche è motivabile anche con l'assenza di elementi positivi che giustifichino un trattamento di favore; il giudice di merito non deve argomentare su ogni singola deduzione difensiva, ma indicare le ragioni preponderanti del diniego

  • codice penale, art. 81

    In tema di reato continuato la Corte territoriale ha correttamente individuato il reato piú grave ai fini della continuazione in base alla pena concreta applicata e ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato come criterio per la valutazione comparativa della gravità dei reati quando le pene edittali sono sovrapponibili

  • codice di procedura penale, art. 616

    Usata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili

Massime di principio

  • Intervenire su un immobile già realizzato abusivamente configura di norma una "ripresa" dell'attività abusiva: anche lavori apparentemente di manutenzione possono integrare nuovo reato
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non opera se sussistono elementi negativi quali ripetute violazioni sullo stesso immobile, consistenza dell'intervento, vincoli paesaggistici o rischio sismico e impossibilità di sanatoria
  • Il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) può essere motivato con l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di favore; il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva purché indichi le ragioni preponderanti
  • L'esecutore dei lavori ha il dovere di accertare la presenza del titolo abilitativo: la mera qualifica di "operaio" o rapporto di lavoro saltuario non esclude responsabilità quando le caratteristiche dell'opera e l'esistenza di provvedimenti amministrativi evidenziano l'illiceità
  • In tema di continuazione, la determinazione del reato "più grave" può essere operata anche in base alla pena concretamente irrogata e ai criteri dell'art. 133 c.p., non essendo obbligatorio indicare formalmente il reato prescelto se la motivazione è congrua

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