Sentenza n. 158/2026 - Bari, Sezione 1
per esecuzione - del giudicato formatosi sulla sentenza n.1339 del 23 giugno 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione formata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 1^ luglio 2024, a mezzo pec; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per tre annualità, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale il 1° luglio 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva ordinato l'attribuzione del beneficio per tre annualità, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudice ha verificato la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e l'esistenza del giudicato, attestata dal Tribunale di Trani il 6 febbraio 2025. L'Amministrazione, pur costituita, non ha eccepito l'avvenuto adempimento né fornito giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento né giustificato il ritardo, il Collegio le ha ordinato di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. È stata respinta la domanda accessoria di astreinte, in conformità alla giurisprudenza della Sezione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo consente di ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta circoscritto alla loro stretta esecuzione e non può estendersi a domande ulteriori, anche se collegate al giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
ha comprovata valenza di cosa giudicata
La prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione è stata invocata per la richiesta di penalità di mora, che il TAR ha respinto in conformità alla giurisprudenza della Sezione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione ... non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
La decorrenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamata nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione per la decorrenza di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma la cognizione resta limitata alla stretta esecuzione del giudicato e non comprende domande ulteriori, anche se connesse al titolo giudiziale.
- Quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento né fornisce una giustificazione dell'inerzia rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di un titolo giudiziale avente a oggetto somme di denaro, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione all'Amministrazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione può essere intrapresa.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata alla fase successiva alla scadenza del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, qualora l'inadempimento dell'Amministrazione persista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →