Sentenza del 20/06/2017 n. 4303 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di registro - Notifica cartella esattoriale in assenza di avviso di liquidazione - Decadenza dal potere impositivo - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata ritenuta tardiva e non validamente esercitata. L'Amministrazione decade dal diritto di recuperare la maggiore imposta di registro quando, entro il termine previsto, non notifica l'atto presupposto di rettifica e liquidazione. La sola notifica della cartella, in assenza di tale atto e senza che esso sia indicato o richiamato nella cartella stessa, non è sufficiente a impedire la decadenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento con cui era stata richiesta una maggiore imposta di registro, sostenendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo. Tra la nascita dell'obbligazione tributaria e la notifica della cartella non risultava infatti notificato alcun avviso di rettifica e liquidazione; tale atto non risultava agli atti e non era neppure richiamato nella cartella.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e dei termini di decadenza per la rettifica e liquidazione
L'Amministrazione deve esercitare il potere di rettifica e liquidazione mediante la notifica del relativo atto entro il termine decadenziale applicabile. La cartella di pagamento non può sostituire l'avviso presupposto quando questo sia necessario per rendere validamente esercitata la pretesa.
Principio di necessaria notificazione dell'atto presupposto
Se l'atto di rettifica e liquidazione non risulta notificato, non è presente agli atti e non è richiamato nella cartella, la successiva cartella non sana l'omissione e non impedisce la decadenza dal potere impositivo.
Massime di principio
- Per il recupero di una maggiore imposta di registro occorre verificare non solo la cartella, ma anche l'esistenza e la tempestiva notificazione dell'atto presupposto di rettifica e liquidazione.
- La notifica della cartella non è normalmente idonea a sostituire l'avviso di liquidazione o di rettifica che l'Amministrazione avrebbe dovuto notificare entro il termine decadenziale.
- In caso di contestazione, il contribuente può eccepire la decadenza se l'Amministrazione non dimostra la notifica tempestiva dell'atto presupposto.
- La verifica deve riguardare le date rilevanti, la prova della notifica e il contenuto della cartella: l'assenza di riferimenti all'atto presupposto costituisce un elemento significativo, ma la valutazione concreta dipende dalla disciplina applicabile e dagli atti disponibili.
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