Cassazione Penale, Sentenza n. 28385/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per presunta ingiusta detenzione subita in esecuzione di una condanna definitiva per detenzione e porto illegali di armi e munizioni: detenzione ininterrotta dal 15/8/2000 al 17/3/2006 (2040 giorni). Il ricorrente sostiene che la detenzione era basata su un titolo nullo a causa della celebrazione del processo in absentia in violazione dell'art. 6 CEDU; la Corte EDU aveva accertato la violazione e ordinato la rinnovazione del processo. Dopo la rinnovazione SOMOGYI fu nuovamente condannato in primo grado e, in appello, il reato fu dichiarato estinto per prescrizione il 26/6/2020. La difesa ha invocato l'equiparabilità alla ingiustizia formale/sostanziale e l'applicabilità della sentenza Corte Cost. n. 310/1996 sugli ordini di esecuzione erronei, chiedendo che la detenzione sia riconosciuta ingiusta e risarcita.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dell'intero iter processuale e della restitutio in terminis che ha riaperto il giudizio, il giudicato formato è quello della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e non di un proscioglimento nel merito. L'art. 314 cod. proc. pen. è applicabile in presenza di proscioglimento irrevocabile o di illegittimità del titolo di detenzione (es. ordine di esecuzione erroneo); invece l'estinzione per prescrizione non comporta, di per sé, il diritto al risarcimento, salvo che la detenzione concreta sia eccedente la pena effettiva o astrattamente irrogabile. Nel caso di specie non è dimostrato che la detenzione sia stata superiore alla pena e il titolo non è risultato illegittimo secondo i criteri richiesti, così il diritto alla riparazione è stato escluso; inoltre i vizi formali di impugnazione non erano tali da rendere il ricorso ammissibile.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'istituto riconosce la riparazione per la detenzione ingiusta: la giurisprudenza interpreta la norma in senso restrittivo richiedendo o il proscioglimento/assoluzione irrevocabile (ingiustizia sostanziale) oppure l'illegittimità del titolo di detenzione (ingiustizia formale), comprensiva dei casi di ordine di esecuzione erroneo; non basta l'estinzione del reato per prescrizione, salvo eccedenze di detenzione rispetto alla pena
art. 175 cod. proc. pen.
Norma richiamata come rimedio evocato dai giudici nazionali (strumento alternativo indicato in sede di revisione/rimessione in termini), ma non risolutiva ai fini dell'indennizzo se non viene accertata l'illegittimità del titolo
Sentenza Corte Cost. n. 310/1996
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 314 che escludeva la riparazione per detenzione derivante da ordine di esecuzione erroneo; tuttavia l'applicazione richiede che si accerti l'illegittimità del titolo o un errore dell'autorità procedente, non ogni vicenda successiva alla condanna
Sentenza Corte Cost. n. 219/2008
Ha esteso, con limiti, l'equiparazione tra proscioglimento e altre ipotesi cui può collegarsi la riparazione, precisando che il diritto può emergere in relazione alla parte di custodia cautelare che eccede la pena effettivamente scontata o astrattamente irrogabile
Art. 5 Convenzione EDU (soprattutto §1 e §5) e Art. 6 CEDU
La Corte EDU riconosce il diritto alla riparazione quando la detenzione, pur conforme al diritto nazionale, è contraria alle garanzie dell'art. 5; l'art. 6 giustifica la rinnovazione del processo in caso di carenza del diritto di partecipare al procedimento (processo in absentia non equo)
art. 172 cod. pen.
Riferito nella giurisprudenza come causa di estinzione del diritto a eseguire la pena per effetto del decorso del tempo tra emissione del titolo e sua esecuzione; può rilevare ai fini dell'illegittimità del titolo quando la pena si è estinta prima dell'esecuzione
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e ammissibilità: la Corte ha valutato la precisione delle doglianze e la connessione tra motivi originari e motivi successivi
Massime di principio
- Per ottenere indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. occorre comprovare o un proscioglimento/assoluzione irrevocabile ovvero l'illegittimità del titolo esecutivo (es. ordine di esecuzione emesso su errore), non basta l'estinzione del reato per prescrizione salvo che la detenzione concreta ecceda la pena effettiva o astrattamente irrogabile
- La rinnovazione del processo ordinata dalla Corte EDU (violazione art.6) può correggere il giudicato, ma se al termine del nuovo giudizio risultano condanna o estinzione per prescrizione il diritto alla riparazione non è automaticamente riconosciuto
- La scelta dello strumento processuale nazionale (rimessione in termini vs revisione) è questione procedurale che, una volta definita con decisorio divenuto giudicato, non determina di per sé il diritto al risarcimento: conta l'esito sostanziale sul titolo di detenzione
- Si può ottenere riparazione se si dimostra che la detenzione era senza titolo o che l'ordine di esecuzione era erroneo/illegittimo; detenzioni eccedenti la pena (per calcolo/aggiornamento errato, indulto, liberazione anticipata non recepita) sono spesso rilevanti ai fini risarcitori
- In sede cautelare o esecutiva è essenziale documentare l'errore dell'autorità (violazione di legge) e non soltanto eventi successivi legati a dinamiche di prescrizione o di esecuzione che non incidono sulla legittimità originaria del titolo
- Il ricorso per cassazione deve essere sufficientemente specifico nella indicazione dei vizi di diritto; motivi vaghi o disorganici possono determinare l'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27963/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27966/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27967/2022 del 19/07/2022
- Sentenza penale · 19 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →