Sentenza n. 781/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 249/2025 pubblicata in data 03/07/2025, nell'ambito del procedimento R.G. 288/2025, notificata in data 09/07/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, ed in particolare: per euro 500,00 in favore della sig.ra Testa, relativamente agli a.s. 2023/2024 e per euro 1.500,00 in favore della sig.ra Tomasso relativamente agli a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna Il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 249/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo giudiziale riconosceva euro 500,00 a una ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 ed euro 1.500,00 all'altra per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha corrisposto le somme spettanti alla prima ricorrente; la domanda è stata pertanto mantenuta limitatamente all'altra ricorrente, il cui credito non risultava ancora eseguito. È stata inoltre chiesta la rifusione delle spese di lite nei confronti di tutte le ricorrenti, anche in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della ricorrente che aveva ricevuto, nelle more, le somme dovute in esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Per la posizione dell'altra ricorrente, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vercelli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata motivata dal fatto che l'Amministrazione aveva dato esecuzione al titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti idonei a soddisfare integralmente la pretesa della parte; il TAR lo ha applicato alla posizione della ricorrente già integralmente pagata.
art. 93 c.p.c.
È stato richiamato per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo riconosciuto dal giudicato per l'aggiornamento e la formazione del personale docente mediante Carta elettronica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nei confronti di uno dei ricorrenti durante il processo, la materia del contendere cessa limitatamente a quella posizione, mentre il giudizio prosegue per le pretese ancora insoddisfatte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine.
- L'esecuzione solo parziale e tardiva del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese anche quando una parte della controversia sia divenuta improcedibile per soddisfazione sopravvenuta.
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