Cassazione Penale, Sentenza n. 15893/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cotena aveva chiesto l'ammissione a misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza per mancata produzione di attività lavorativa o di volontariato imprescindibile e per la mancata dimostrazione della durata ultrabiennale della pena residua per la detenzione domiciliare. Cotena ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale non aveva considerato la riduzione della pena a seguito di liberazione anticipata (che rendeva compatibile la detenzione domiciliare) e che era stata invece trasmessa, già il 7/4/2022, documentazione attestante la disponibilità per un'attività di volontariato concretamente individuata (offerta anche da un parroco di Castelvolturno). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha constatato che il Tribunale di sorveglianza non aveva correttamente enunciato i presupposti fattuali: non ha tenuto conto della riduzione della pena da espiare né dell'effettiva disponibilità di un'attività di volontariato offerta. Tali omissioni hanno inciso direttamente sulla decisione (implicita dichiarazione di inammissibilità e rigetto basato su assenza di una condizione che in realtà era stata discussa). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, libero nel merito e privo dei vizi riscontrati.
Norme richiamate
norme sull'esecuzione penale e sulle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare)
La decisione si fonda sul principio che il giudice dell'esecuzione deve valutare correttamente la durata effettiva della pena residua (tenendo conto di benefici e liberazione anticipata) e l'effettiva disponibilità di attività lavorative o di volontariato offerte, poiché tali elementi sono essenziali per l'ammissione alle misure alternative; l'omessa considerazione di tali elementi legittima l'annullamento e il rinvio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare con precisione la durata residua della pena, considerando benefici e liberazione anticipata: una errata indicazione del "fine pena" può alterare la valutazione sull'ammissibilità delle misure alternative.
- La documentazione che attesti la disponibilità di un'attività lavorativa o di volontariato concretamente individuata è rilevante e deve essere considerata; la sua omissione nella motivazione del provvedimento può costituire vizio rilevante.
- Se il rigetto si basa su una mancanza di condizioni che il condannato aveva in realtà già documentato o discusso, il provvedimento è viziato e la tutela in sede di impugnazione (Cassazione) può condurre all'annullamento con rinvio.
- In casi simili è utile trasmettere tempestivamente e in modo chiaro prove scritte dell'offerta di lavoro/volontariato (contatti con enti, lettere di disponibilità, nomi di referenti) e richiedere che il Tribunale tenga conto delle eventuali riduzioni della pena già riconosciute.
- La parte ricorrente può ottenere l'annullamento quando il difetto di motivazione riguarda fatti decisivi e determinanti per l'esito della domanda di misure alternative.
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