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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14224/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Roma che, decidendo in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, aveva accolto nel merito l'opposizione avverso l'espulsione. Il nuovo ricorso non riguardava il merito dell'espulsione, ma esclusivamente la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio: si deduceva che il giudice di pace non aveva provveduto sulle spese, né aveva motivato sull'asserita compensazione implicita, determinando così omessa pronuncia. Le amministrazioni intimate si sono costituite tardivamente solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza orale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il giudice del rinvio, a definizione del procedimento, avrebbe dovuto provvedere espressamente anche sulle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Il mancato regolamento delle spese integra un vizio di omessa pronuncia, censurabile con impugnazione. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo delle spese e la causa è stata rinviata al giudice di pace di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    il giudice che definisce il procedimento contenzioso deve provvedere alla regolazione delle spese di lite con il provvedimento decisorio finale.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    le amministrazioni intimate si sono costituite tardivamente solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale del ricorso.

Massime di principio

  • Il mancato regolamento delle spese processuali da parte del giudice che definisce il giudizio integra un vizio di omessa pronuncia, deducibile con l'impugnazione del provvedimento.
  • Quando un giudice di rinvio decide nel merito dopo una precedente cassazione, deve provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, se non diversamente disposto dalla precedente pronuncia.
  • La compensazione delle spese non può ritenersi validamente disposta in modo implicito o presunto: occorre una pronuncia espressa sul punto nel provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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