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Sentenza

Sentenza n. 486/2026 - Bari, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità, 1) quanto al ricorso n. 443 del 2025: del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata da FRV Alisei s.r.l. (Società) in data 9 ottobre 2021, perfezionata in data 11 maggio 2022 e da ultimo integrata il 19 febbraio 2024, nell’ambito dell’iter volto all’ottenimento del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, relativamente al ‹‹progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, della potenza di 99,42 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro dei Comuni di Spinazzola (BT), in località “Masseria Sorrento” e di Genzano di Lucania (PZ)››, nonché a fronte della formale diffida alla conclusione del procedimento trasmessa dalla Società al MASE con PEC del 7 marzo 2025; per la condanna: del MASE alla conclusione del procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale di VIA ex art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, entro un congruo termine, comunque non superiore a giorni trenta, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., a valle dell’accertamento del relativo obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a.; per l’accertamento: del silenzio-assenso, quanto al parere di competenza del Ministero della cultura (MIC), ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990; per l’accertamento e la declaratoria, ai sensi dell’art. 31, comma 3, ricorrendone i presupposti: del diritto della Società ad ottenere l’accoglimento dell’istanza di VIA; per la condanna: del MASE all’adozione del provvedimento di VIA favorevole; nonché per l’accertamento del diritto della Società, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152/2006; per la condanna: del MASE al rimborso alla Società della somma pari a € 14.827,99; 2) quanto al ricorso n. 608 del 2025, per l’annullamento: - del parere tecnico istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza PNRR prot. n. 4938-P del 20 febbraio 2025 in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla FRV Alisei s.r.l. relativamente al ‹‹progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, della potenza di 99,42 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro dei Comuni di Spinazzola (BT), in località “Masseria Sorrento” e di Genzano di Lucania (PZ)››, pubblicato sul portale istituzionale del MASE in data 24 febbraio 2025; - della conseguente nota adottata dal MASE il 1° aprile 2025 prot. n. 60770, trasmessa alla Società con PEC di pari data, con cui è stata disposta l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988; - ove occorra e per quanto di ragione, del parere prot. n. 12265 del 24 aprile 2024 reso dalla SABAP Puglia, presupposto al parere della Soprintendenza PNRR e conosciuto solo in quanto in esso richiamato e limitatamente alla parte ivi trascritta; - ove occorra e per quanto di ragione, del parere prot. n. 12937 del 21 ottobre 2024, reso dalla SABAP Basilicata, presupposto al parere della Soprintendenza PNRR e conosciuto solo in quanto in esso richiamato e limitatamente alla parte ivi trascritta; - ove occorra e per quanto di ragione, della relazione istruttoria del 24 gennaio 2025, di cui non si conoscono i dati di protocollazione, redatta dal Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione generale ABAP del MIC, presupposta al parere della Soprintendenza PNRR e conosciuta solo in quanto in esso richiamata e limitatamente alla parte ivi trascritta; - ove occorra e per quanto di ragione, della normativa d’uso contenuta nella Sezione C2 della Scheda d’ambito paesaggistica n. 6 di cui alle NTA del PPTR e delle Linee guida del PPTR sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaaltro

Atto impugnato: silenzio maturato nel procedimento di VIA e, con distinto ricorso, parere negativo del Ministero della cultura e nota del MASE di rimessione della procedura al Consiglio dei ministri

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso un’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del MASE nella conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 99,42 MW, chiedendo anche l’accertamento del silenzio-assenso sul parere del MIC, l’adozione di una VIA favorevole e il rimborso del 50% degli oneri istruttori. Dopo la proposizione del ricorso, il MASE ha rimesso la controversia tra le amministrazioni al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988. La società ha quindi impugnato autonomamente il parere tecnico negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR, gli atti istruttori presupposti e la nota di rimessione, deducendo, tra l’altro, violazione degli artt. 25 del d.lgs. n. 152/2006, 3, 10 e 17-bis della l. n. 241/1990, formazione del silenzio-assenso sul concerto del MIC, insussistenza di un reale conflitto tra amministrazioni, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e illogicità del parere paesaggistico e archeologico, nonché illegittimità delle valutazioni relative alla localizzazione, alla visibilità delle opere, al consumo di suolo e all’idoneità dell’area. È stata inoltre eccepita la tardiva incompetenza territoriale del TAR Puglia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda contro il silenzio, poiché la rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri ha fatto venir meno la situazione di inerzia tecnicamente imputabile al MASE: il potere decisorio si è trasferito al livello governativo superiore e la nota di rimessione costituisce un superamento, lato sensu espresso, dell’inerzia, pur senza concludere ordinariamente il procedimento. Il Collegio ha tuttavia accolto la domanda di rimborso del 50% degli oneri istruttori, ritenendo che il termine perentorio di conclusione della VIA fosse stato superato e qualificando il rimborso come conseguenza automatica del ritardo ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, previa verifica dell’importo effettivamente versato. Il TAR ha rimeditato l’orientamento sull’applicabilità del silenzio-assenso orizzontale ex art. 17-bis l. n. 241/1990 ai procedimenti di VIA, escludendola: l’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 circoscrive la perentorietà dei termini agli effetti espressamente richiamati e non richiama l’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990; inoltre, l’art. 25, comma 2-quater, TUA prevede uno specifico meccanismo sostitutivo per i ritardi del MASE o del MIC. Ne consegue che il parere negativo del MIC non è stato considerato tardivo né inefficace. La nota di rimessione al Consiglio dei ministri è stata ritenuta legittima e, comunque, non immediatamente impugnabile per carenza di lesività e di interesse: essa ha natura interlocutoria ed endoprocedimentale, mentre l’unico atto conclusivo e direttamente lesivo è la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, eventualmente impugnabile. L’eccezione di incompetenza territoriale è stata dichiarata tardiva. Il ricorso n. 608 è stato quindi dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la sostanziale reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione contro il silenzio è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione supera l’inerzia mediante la rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri, con trasferimento del potere decisorio al livello governativo superiore.

  • art. 25, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 7, d.lgs. n. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33.

    Il superamento del termine perentorio di conclusione della VIA determina il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori; il comma 2-quater prevede uno specifico meccanismo sostitutivo per i ritardi del MASE o del MIC, che esclude il ricorso al silenzio-assenso orizzontale.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    Il silenzio-assenso tra amministrazioni e la conseguente inefficacia degli atti tardivi non si applicano al procedimento di VIA, in ragione della disciplina speciale dettata dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 e della necessità di esplicitare le ragioni di compatibilità ambientale.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    La previsione sull’inefficacia degli atti di assenso tardivi non è richiamata dall’art. 25, comma 7, TUA e non può essere utilizzata per rendere inefficace il parere tardivo del MIC nel procedimento di VIA.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988

    In presenza di un contrasto tra amministrazioni nel procedimento di VIA, la rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri trasferisce a quest’ultimo il potere di comporre il conflitto mediante ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 15, comma 3, c.p.a.

    L’eccezione di incompetenza territoriale è tardiva se proposta soltanto in una memoria depositata oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio e non già nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA, il superamento dei termini non comporta automaticamente l’applicazione del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis l. n. 241/1990 né l’inefficacia del parere tardivo dell’amministrazione titolare di un interesse sensibile, quando la disciplina speciale del d.lgs. n. 152/2006 prevede specifici meccanismi sostitutivi e di gestione del ritardo.
  • L’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al proponente, quale conseguenza automatica del mancato rispetto dei termini per la conclusione della VIA, il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, senza necessità di dimostrare un danno ulteriore.
  • La rimessione al Consiglio dei ministri del conflitto tra amministrazioni non costituisce un atto conclusivo e immediatamente lesivo, ma un atto interlocutorio ed endoprocedimentale: l’eventuale impugnazione deve essere proposta contro la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, quale atto conclusivo e direttamente lesivo.
  • La rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri supera l’inerzia rilevante ai fini dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., poiché determina il trasferimento del potere di provvedere dal ministero procedente al livello governativo superiore.
  • La composizione del conflitto tra amministrazioni da parte del Consiglio dei ministri consiste nella ponderazione politico-amministrativa degli interessi pubblici coinvolti e non in una duplicazione delle valutazioni tecniche già svolte dalle amministrazioni competenti.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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