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Ordinanza

Ordinanza n. 2106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito il fumus boni iuris, il periculum in mora, i motivi d'appello o la richiesta di sospensione del giudizio. Preso atto della richiesta del difensore di cancellazione della causa dal ruolo cautelare, ha interpretato tale richiesta come rinuncia all'istanza cautelare e ne ha preso atto. Ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento AGEA che ha dichiarato non ammissibili le domande di pagamento unico per le campagne 2013-2019, disposto la decadenza dai benefici e accertato un credito di € 175.753,45 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società agricola ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento AGEA. In appello ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza e la sospensione del giudizio, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della conclusione del processo penale, sostenendo l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza necessaria. Ha inoltre contestato l'esercizio del potere di autotutela e la sufficienza degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, profili già ritenuti infondati dal TAR, che aveva qualificato l'atto come vincolato e gli accertamenti come sufficienti ai fini del recupero dei contributi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello, senza ulteriore interpretazione nel provvedimento.

  • art. 79 c.p.a.

    Invocato dall'appellante a sostegno della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale; la questione non è stata esaminata per la rinuncia all'istanza cautelare.

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato dall'appellante per sostenere la sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità rispetto al processo penale; la questione non è stata decisa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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