Sentenza del 25/02/2019 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava, per gli anni 2010 e 2011, maggiori imposte IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni, ritenendo che la società ricorrente avesse utilizzato fatture emesse dalla C. P. Sas, qualificata come "cartiera", per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. I ricorrenti sostenevano invece l'effettività delle prestazioni, richiamando la documentazione contabile, i contratti, i pagamenti tracciabili e le dichiarazioni di terzi, nonché l'eventuale applicabilità della disciplina sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendo provato che la C. P. Sas fosse priva di personale, locali e attrezzature e operasse come cartiera. Ha inoltre ritenuto non dimostrata l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, precisando che fatture, contratti, scritture contabili e pagamenti formalmente regolari non sono sufficienti a provare operazioni reali quando esistono elementi indicativi della frode. La decisione è stata rafforzata dalla sentenza penale di condanna relativa all'utilizzo di fatture inesistenti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 8.000 euro complessivi.
Norme richiamate
D.L. 16/2012
Le appellanti sostenevano che le operazioni, eventualmente soggettivamente inesistenti, fossero comunque deducibili ai sensi del D.L. 16/2012.
La questione non è stata accolta perché il giudice ha ritenuto accertata non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche l'inesistenza oggettiva delle prestazioni.
Principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione in materia di operazioni oggettivamente inesistenti
Cass. nn. 5406/2016, 28683/2015, 428/2015, 12802/2011 e 15228/2001.
Quando l'Amministrazione fornisce elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che l'operazione non sia stata eseguita, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza. La prova non può limitarsi alla fattura, alla regolarità contabile o ai pagamenti tracciabili, poiché tali elementi possono essere predisposti proprio per dare un'apparenza di regolarità a un'operazione fittizia.
Massime di principio
- Quando il fornitore è qualificato come cartiera e risulta privo di personale, locali o attrezzature compatibili con l'attività dichiarata, tali elementi possono costituire una base presuntiva significativa per contestare le fatture.
- La fattura e la regolarità formale della contabilità non provano, da sole, l'effettiva esecuzione della prestazione; occorre dimostrare concretamente chi abbia svolto il lavoro, con quali mezzi, in quali date e per quale collegamento con il fornitore indicato.
- In presenza di contestazioni sull'inesistenza oggettiva, il contribuente deve fornire elementi specifici e verificabili, come rapporti di intervento, documentazione tecnica, identificazione dei beni utilizzati, registri di cantiere, corrispondenza operativa e riscontri nei luoghi di esecuzione.
- Le dichiarazioni di terzi sono utili solo se precise, coerenti e supportate da altri elementi; dichiarazioni generiche o successive ritrattazioni prive di riscontri possono essere considerate insufficienti.
- La distinzione tra inesistenza soggettiva e oggettiva è decisiva: se la prestazione è stata realmente eseguita da un soggetto diverso da quello indicato, la valutazione fiscale può essere differente; se invece la prestazione non è stata eseguita, vengono meno i presupposti per la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA.
- Una sentenza penale definitiva o comunque motivata sugli stessi fatti può costituire un elemento probatorio rilevante nel giudizio tributario, pur dovendo essere valutata insieme agli altri elementi del caso.
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