Cassazione Civile, Ordinanza n. 19381/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il testo riguarda un'ordinanza di correzione di errore materiale d'ufficio relativa a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nel provvedimento originario era stato inserito, per errore di collazione, il testo di un diverso ricorso, nel quale una società contribuente impugnava una sentenza della CTR per la Campania che aveva dichiarato estinto il giudizio relativo all'impugnazione di un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP per l'anno 2003. In quel testo errato il ricorso era fondato su due motivi: 1) dedotta inesistenza della notifica del ricorso per cassazione e conseguente passaggio in giudicato della sentenza d'appello, con censura alla statuizione di estinzione del giudizio; 2) dedotta violazione della disciplina sulla notificazione, per asserita irregolarità, irritualità o nullità della notifica. La Corte, nel testo corretto, chiarisce però che il ricorso effettivo dell'Agenzia delle entrate riguardava invece una controversia in materia di imposta di registro: la CTR Lombardia aveva confermato la decisione della CTP di Lecco che annullava un provvedimento di ri-liquidazione d'imposta, ritenendo che una serie di operazioni societarie, pur singolarmente considerate, fossero teleologicamente orientate a integrare una cessione di ramo d'azienda. I motivi del ricorso erano due: violazione dell'art. 20 del TUR, come novellato, in tema di potere di riqualificazione dell'Ufficio e di abuso del diritto; e violazione della medesima disposizione con riguardo al carattere di interpretazione autentica della novella del 2018/2019 e alla sua applicabilità retroattiva. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità per affermare che l'art. 20, come novellato, si applica agli atti anche anteriori, se il giudizio è ancora pendente, e che l'imposta di registro va commisurata al contenuto dell'atto senza considerare elementi extratestuali o atti collegati; ne conclude che il ricorso è infondato.
La decisione
La Corte rileva che il testo pubblicato dell'ordinanza conteneva un evidente errore materiale, perché riferiva la decisione a una società diversa e a una diversa controversia. Ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la Corte corregge d'ufficio l'errore materiale sostituendo integralmente il testo corretto. Nel testo corretto, il ricorso dell'Agenzia delle entrate viene respinto perché i motivi sono infondati: la riqualificazione ai fini dell'imposta di registro deve avvenire secondo il contenuto testuale dell'atto, senza ricorso a elementi extratestuali o atti collegati, e la disciplina novellata dell'art. 20 TUR opera retroattivamente anche per gli atti anteriori nei giudizi pendenti. Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento. Inoltre, la Corte precisa che non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
correzione dell'errore materiale d'ufficio
consente alla Corte di correggere d'ufficio l'errore materiale contenuto nel provvedimento pubblicato, con le forme previste per la trattazione camerale.
art. 380-bis c.p.c.
con le forme previste dall'art. 380 bis, primo e secondo comma c.p.c.
richiamato come modello procedurale per la correzione dell'errore materiale.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (TUR)
l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione
la riqualificazione ai fini dell'imposta di registro deve fondarsi solo sul contenuto dell'atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extra-testuali o atti collegati, salvo i casi previsti dalla legge.
art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017 n. 205
la modifica dell'art. 20 TUR è richiamata come intervento normativo rilevante nella controversia sull'imposta di registro.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018 n. 145
norma di interpretazione autentica
attribuisce efficacia retroattiva alla novella dell'art. 20 TUR, applicabile anche agli atti anteriori nei giudizi ancora pendenti.
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel combinato disposto con l'art. 395 n. 2 c.p.c. per la revocazione in caso di falsità di documenti rilevanti nel processo tributario.
art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.
la falsità del documento, una volta accertata, può essere fatta valere come motivo di revocazione della sentenza impugnata.
art. 7, comma 3, L. 15 ottobre 1986, n. 664
consente all'Avvocatura dello Stato l'uso di mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti.
art. 10, comma 2, L. 18 ottobre 2001, n. 383
l'obbligo di sottoscrizione degli atti trasmessi a distanza è soddisfatto con la firma del funzionario dell'ufficio ricevente o di un suo sostituto, se dalla copia risultano indicazione e sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non applicato nel caso concreto perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile solo nei limiti consentiti dal processo e, quanto ai documenti rilevanti, l'eventuale falsità accertata non determina di per sé la caducazione della sentenza, dovendo essere fatta valere, se del caso, con il rimedio della revocazione previsto dall'ordinamento.
- In materia di imposta di registro, l'art. 20 TUR, nel testo novellato, impone una qualificazione dell'atto fondata esclusivamente sul suo contenuto testuale e sugli elementi desumibili dall'atto medesimo, non potendosi ricorrere a elementi extratestuali o a collegamenti negoziali esterni.
- La disciplina di interpretazione autentica dell'art. 20 TUR ha efficacia retroattiva e si applica anche agli atti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, purché il relativo contenzioso sia ancora pendente.
- Quando l'atto processuale è trasmesso con modalità telematiche o a distanza secondo le norme speciali, la sottoscrizione può ritenersi validamente assolta secondo il meccanismo previsto dalla disciplina di settore, senza che siano decisive irregolarità formali che non incidano sulla funzione certificativa richiesta dalla legge.
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