Cassazione Civile, Ordinanza n. 09286/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, dipendente dal 2019 con qualifica di operaio gommista, aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli il 7 luglio 2021. Il giudice di merito aveva però rigettato le domande ritenendo decisivo un verbale di conciliazione sottoscritto lo stesso giorno del licenziamento, firmato dal lavoratore e dalla società in presenza di un rappresentante sindacale UGL, presso la sede aziendale, e aveva considerato tale conciliazione inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c. Il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 411, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 2113, comma 4, c.c., sostenendo che la conciliazione in sede sindacale sia inoppugnabile solo se conclusa in una sede sindacale effettivamente protetta e con assistenza sindacale effettiva, riferibile al lavoratore; ha dedotto inoltre che la stipula presso la sede del datore di lavoro non può soddisfare tali requisiti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina sulle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego, ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la conciliazione sottoscritta presso la sede aziendale, pur in presenza di un rappresentante sindacale, non integrasse una valida conciliazione in sede protetta idonea a rendere inoppugnabili le rinunce e transazioni del lavoratore. Ha richiamato l'esigenza di effettiva assistenza sindacale e di neutralità della sede, affermando che la tutela non deriva solo dalla presenza del sindacalista ma anche dal luogo in cui l'accordo viene concluso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda considerando la validità dell'impugnazione del verbale di conciliazione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 411, comma 3, c.p.c.
prevede la conciliazione in sede sindacale come ipotesi idonea, se validamente svolta, a rientrare nelle conciliazioni protette.
art. 2113, comma 4, c.c.
attribuisce inoppugnabilità alle rinunce e transazioni del lavoratore solo se concluse nelle sedi e nei modi previsti dalla norma.
art. 411, commi 1 e 2, c.p.c.
sono richiamate come sedi protette per le conciliazioni avanti alle commissioni presso l'autorità amministrativa competente.
art. 185 c.p.c.
è richiamato quale sede giudiziale protetta in cui la conciliazione non richiede la tutela dell'art. 2113 c.c.
art. 420 c.p.c.
è richiamato tra le sedi giudiziali protette per la conciliazione.
art. 412-ter c.p.c.
è richiamato tra gli strumenti conciliativi protetti che rendono non necessaria la tutela dell'art. 2113 c.c.
art. 412-quater c.p.c.
è richiamato tra gli strumenti conciliativi protetti che rendono non necessaria la tutela dell'art. 2113 c.c.
art. 1965 c.c.
viene richiamato per la nozione di transazione e per l'esigenza che emergano lite e reciproche concessioni.
d.lgs. n. 152/1997
è menzionato nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego.
D.M. 30 ottobre 2007
è menzionato nel secondo motivo, poi assorbito, con riguardo al Modello Unificato-Lav.
Massime di principio
- La conciliazione in sede sindacale è inoppugnabile solo se il lavoratore abbia ricevuto un'assistenza sindacale effettiva, tale da consentirgli piena consapevolezza dei diritti rinunciati e della misura della rinuncia.
- Ai fini della validità delle rinunce e transazioni del lavoratore non rileva soltanto la presenza del rappresentante sindacale, ma anche la conclusione dell'accordo in una sede realmente protetta e neutrale; la sede aziendale non soddisfa tale requisito.
- La sottoscrizione di un verbale di conciliazione presso locali aziendali non basta, da sola, a rendere inoppugnabile l'accordo ai sensi dell'art. 2113 c.c., poiché la protezione del lavoratore deriva da un complesso di garanzie formali e sostanziali.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione della decisione impugnata, i motivi ulteriori restano assorbiti se non più necessari alla definizione della controversia.
- In sede di rinvio il giudice deve riesaminare la lite alla luce della non validità della pretesa inoppugnabilità della conciliazione, applicando i principi sulla funzione protettiva delle sedi e dell'assistenza sindacale.
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