Sentenza n. 2017/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione del piano secondo dell'edificio e dell'ampliamento del balcone del primo piano, realizzati in assenza di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che avrebbero potuto dimostrare l'anzianità dell'immobile e l'assenza di ampliamenti; eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento, assumendo che le opere di ristrutturazione del sottotetto, eseguite anteriormente al 1974, non avrebbero modificato sostanzialmente la sagoma e non costituirebbero nuova costruzione; irragionevolezza della demolizione e violazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la demolizione avrebbe compromesso la statica delle parti sottostanti e che avrebbe dovuto applicarsi la sanzione pecuniaria; illegittimità del richiamo all'art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976, in ragione della pretesa anteriorità delle opere rispetto al 1942, nonché richiamo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991, già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72/2025. Il controinteressato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica e per difetto di chiarezza e specificità, ma il TAR ha escluso la sua qualità di controinteressato necessario e ha ritenuto inammissibile anche il suo intervento ad opponendum non notificato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto che il vicino non fosse un controinteressato necessario, poiché tale qualità ricorre, secondo l'orientamento condiviso dal Collegio, quando il provvedimento sanzionatorio sia stato sollecitato dall'esposto del vicino e preceduto da una comunicazione di avvio che ne indichi il nominativo. Il ricorso, notificato al solo Comune, è quindi ammissibile. La costituzione del vicino non notificata alle controparti è stata considerata tamquam non esset. Nel merito, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non hanno provato l'insussistenza dell'abuso e dell'assenza del titolo edilizio. La documentazione da loro prodotta indicava che le parti anteriori al 1942 comprendevano soltanto i piani terra e primo, mentre intorno al 1975 erano stati realizzati l'innalzamento delle falde e delle mura perimetrali, cordoli in cemento armato e scale interne di collegamento con il sottotetto; inoltre, l'atto notarile del 1984 descriveva soltanto il piano primo. L'ordine di demolizione è stato quindi ritenuto giustificato. La censura relativa all'art. 7 della legge n. 241/1990 è stata respinta perché l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto dovuto e vincolato, sicché l'omessa comunicazione di avvio non ne determina l'illegittimità. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 34 d.P.R. 380/2001, applicabile agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre nel caso concreto non risultava acquisito alcun titolo edilizio. Il richiamo al vincolo di inedificabilità assoluta della fascia costiera è stato ritenuto ininfluente, una volta accertata l'assenza del titolo edilizio. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere al Comune € 1.300,00 oltre accessori; le spese nei rapporti con il vicino sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non rende illegittimo l'ordine di demolizione, trattandosi di atto dovuto e vincolato.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria in luogo della demolizione riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; non si applica quando le opere siano state realizzate senza alcun titolo edilizio.
art. 15, lett. a), l.r. 78/1976
Il richiamo al vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia è ininfluente ai fini della decisione, poiché l'assenza del titolo edilizio è già sufficiente a giustificare la demolizione.
art. 2, comma 3, l.r. 15/1991
La questione di legittimità costituzionale richiamata dai ricorrenti era stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72/2025.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e dovuto; pertanto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l'illegittimità.
- Chi impugna un ordine di demolizione deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'inesistenza dell'abuso o la realizzazione delle opere in epoca in cui non era richiesto il titolo edilizio; affermazioni vaghe e non supportate dalla documentazione non sono sufficienti.
- La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 presuppone un intervento eseguito in parziale difformità dal permesso di costruire e non è applicabile alle opere realizzate in assenza di qualsiasi titolo edilizio.
- L'omessa notifica del ricorso al vicino non determina l'inammissibilità quando il vicino non abbia la qualità di controinteressato necessario; tale qualità richiede, secondo il criterio applicato dal giudice, che il provvedimento sanzionatorio sia stato sollecitato dal vicino e preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento recante il suo nominativo.
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