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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32521/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, quali eredi del soggetto originariamente titolare del credito, avevano chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'asserita irragionevole durata di un precedente giudizio previdenziale, definito in Cassazione con ordinanza di inammissibilità del ricorso da loro proposto contro la decisione d'appello sfavorevole. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di equa riparazione, ritenendo che nella causa presupposta i richiedenti avessero agito consapevolmente con domande infondate: da un lato, perché avevano frazionato abusivamente un credito unitario proponendo cinque ricorsi separati per ottenere ratei di pensione riferiti ad annualità pregresse; dall'altro, perché avevano agito in mala fede sulla prova della propria qualità di eredi, avendo rappresentato come già prodotta in primo grado una documentazione che la corte territoriale della causa presupposta riteneva invece non risultare depositata. Con il ricorso per cassazione i richiedenti censuravano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, sostenendo che la decisione fosse irrazionale e illogica sia nel ritenere ostativo il frazionamento del credito, sia nel valorizzare la questione della mancata prova della qualità di eredi; aggiungevano che, in ogni caso, l'eventuale frazionamento avrebbe potuto incidere solo sulle spese di lite e che la questione documentale era stata oggetto di contestazione nel precedente ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di equa riparazione, l'indennizzo può essere negato quando la parte abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche se non vi sia stata condanna ex art. 96 c.p.c., poiché il giudice dell'equa riparazione può compiere una valutazione autonoma della temerarietà e dell'abuso dei poteri processuali, ai sensi dell'art. 2, comma 2 quinquies, L. n. 89/2001. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale che aveva valorizzato l'abusivo frazionamento del credito in cinque ricorsi distinti e, autonomamente, la mala fede nella gestione della prova della qualità di eredi. Ha inoltre osservato che tali apprezzamenti sono di merito e non sono sindacabili in cassazione nei termini prospettati dai ricorrenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese per difetto di difese dell'intimato e nessun raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    L'indennizzo per irragionevole durata può essere negato anche per abuso dei poteri processuali o temerarietà della lite; il catalogo delle ipotesi ostative non è tassativo.

  • art. 96 c.p.c.

    La mancata condanna per responsabilità aggravata nel giudizio presupposto non preclude al giudice dell'equa riparazione di valutare autonomamente la temerarietà della condotta processuale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La valutazione di fatto sulla temerarietà e sull'abuso processuale non è sindacabile nei limiti del vizio motivazionale del nuovo testo.

  • art. 112 c.p.c.

    La rilevazione d'ufficio della temerarietà non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trattandosi di requisito negativo del diritto all'indennizzo.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 quinquies

    La clausola finale consente di ricomprendere ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali tra le cause ostative all'indennizzo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'indennizzo può essere negato quando la parte abbia tenuto nel giudizio presupposto una condotta temeraria o abusiva, anche in assenza di una condanna ex art. 96 c.p.c.
  • La valutazione sulla temerarietà della lite e sull'abuso del processo è rimessa al giudice dell'equa riparazione come apprezzamento autonomo di merito, e non richiede che il giudice del giudizio presupposto abbia già accertato la responsabilità aggravata.
  • Il frazionamento abusivo di un credito unitario in più azioni giudiziarie configura abuso degli strumenti processuali e può incidere negativamente sul diritto all'equa riparazione.
  • La mancata o apparente prova di un elemento costitutivo della pretesa, se accompagnata da condotta processuale in mala fede, può essere valorizzata come indice ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.
  • Le valutazioni di fatto sulla temerarietà della controversia non sono censurabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale e non come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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