Ordinanza n. 47/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento prot. n. 87311 del 21.10.2025, con cui lo Sportello unico per l'immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (non stagionale) rilasciato in favore della sig.ra-OMISSIS- in data 12.03.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compreso, in particolare, l'eventuale provvedimento tacito di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (non stagionale), nonché, ove occorra, la relativa nota di comunicazione di pari data e numero di protocollo e la nota in data 08.09.2025 recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, sostenendo che la domanda era stata correttamente presentata mediante la dichiarazione di impegno all'alloggio prevista dalla modulistica ministeriale. Ha dedotto che l'Amministrazione aveva revocato il nulla osta dopo alcuni mesi per una carenza documentale relativa all'alloggio, non richiesta dalla normativa applicabile alla fase genetica della conversione. Ha inoltre rappresentato che il requisito abitativo avrebbe dovuto essere valutato in prospettiva futura, trattandosi di conversione e stabilizzazione del soggiorno dello straniero, e non secondo la disciplina propria del lavoro stagionale. Le eventuali sopravvenienze avrebbero dovuto essere considerate ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo il ricorso suscettibile di positivo apprezzamento. In particolare, ha rilevato che, nella conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, la valutazione dell'alloggio dovrebbe essere riferita alla prospettiva futura e non al momento della presentazione dell'istanza, poiché la conversione presenta natura assimilabile a una stabilizzazione dello straniero e non costituisce un giudizio sulla regolarità della permanenza passata durante il lavoro stagionale. In questa fase, la dichiarazione di impegno all'alloggio, unitamente alla documentazione abitativa prodotta per l'intero anno in corso, è stata ritenuta idonea a soddisfare le esigenze minime di verifica, ferma la necessità di un approfondimento nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, la revoca impedisce la stipula del contratto di soggiorno e determina un pregiudizio non altrimenti rimediabile. L'interesse pubblico non è stato ritenuto prevalente, considerata la natura meramente istruttoria dei rilievi e la possibilità per l'Amministrazione di eliminare successivamente il titolo di soggiorno, ove ne accerti l'illegittimità. Il provvedimento è stato quindi sospeso ed è stato ordinato all'Amministrazione di proseguire l'istruttoria del procedimento di conversione. È stata fissata l'udienza pubblica di merito e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Le eventuali sopravvenienze rilevanti ai fini del titolo di soggiorno devono essere considerate dall'Amministrazione nel procedimento di conversione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il potere cautelare del giudice amministrativo e consente l'adozione della sospensione degli effetti dell'atto impugnato quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, la verifica del requisito abitativo deve essere orientata alla prospettiva futura della permanenza regolare dello straniero, e non necessariamente alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza.
- La dichiarazione di impegno all'alloggio prevista dalla modulistica ministeriale può, almeno nella fase cautelare e se corroborata dalla documentazione abitativa disponibile, soddisfare le esigenze minime di verifica del requisito abitativo nella procedura di conversione.
- La revoca del nulla osta alla conversione può essere sospesa cautelarmente quando impedisce la stipula del contratto di soggiorno e determina un pregiudizio non altrimenti rimediabile, mentre i rilievi dell'Amministrazione hanno natura meramente istruttoria e l'interesse pubblico non risulta prevalente.
- Quando la controversia riguarda la conversione del soggiorno, l'Amministrazione non può applicare automaticamente un inquadramento procedimentale proprio del lavoro stagionale, dovendo considerare la diversa funzione della conversione e le eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione.
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