Cassazione Civile, Ordinanza n. 23256/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il proprietario aveva ottenuto un contributo regionale per la ricostruzione di un immobile lesionato dal sisma del 1979, erogato in parte e poi oggetto di ingiunzione di recupero da parte del Comune. La controversia nasceva perché, secondo l'ente, il beneficiario avrebbe eseguito lavori in variante rispetto al progetto approvato senza previa autorizzazione comunale e, per tale ragione, sarebbe decaduto dal beneficio, con conseguente restituzione delle somme già percepite. Il proprietario aveva proposto opposizione deducendo la nullità della notificazione dell'ingiunzione e, soprattutto, l'illegittimità della decadenza. In cassazione ha censurato la sentenza d'appello per violazione della legge regionale umbra n. 19 del 1983, sostenendo che tale disciplina regola solo la procedura per autorizzare le varianti alle partite di lavoro, ma non attribuisce al Comune il potere di revocare l'intero contributo già riconosciuto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della legge regionale n. 4 del 2009, assumendo che, ai fini della liquidazione definitiva, la documentazione richiesta riguardasse solo fine lavori, idoneità statica e collaudo, non anche l'autorizzazione alle varianti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la lettura delle norme regionali operata dal giudice di merito: la disciplina sulle varianti dei lavori non coincide con quella sui presupposti di ammissione e mantenimento del contributo, sicché la sola mancanza dell'autorizzazione alle varianti non legittima la revoca dell'intero beneficio né il recupero delle somme già erogate. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L.R. Umbria 1 luglio 1981, n. 34
art. 13; art. 14; art. 32
La legge disciplina i presupposti di erogazione del contributo per la ricostruzione, la documentazione necessaria per la liquidazione e le cause di decadenza e recupero delle somme; il recupero è ammesso solo in caso di inosservanza delle disposizioni della stessa legge o della legge regionale n. 50 del 1980.
L.R. Umbria 13 giugno 1983, n. 19
L'art. 4 regola soltanto la procedura per ottenere l'autorizzazione a eseguire variazioni delle partite di lavoro rispetto al progetto originario, entro il limite del 20%; la sua violazione non costituisce di per sé causa di revoca del contributo già riconosciuto.
L.R. Umbria 5 marzo 2009, n. 4
La Corte ne richiama la disciplina come motivo di censura del ricorrente, ma il relativo motivo è assorbito e non viene esaminato nel merito.
L. 7 agosto 1990, n. 241
Il principio di collaborazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa vale anche nei procedimenti di concessione di contributi pubblici, imponendo alla P.A. di indicare le carenze documentali e invitare l'interessato a integrarle, anziché limitarsi a rigettare l'istanza.
L. 2 febbraio 1974, n. 64
Richiamata come normativa cui devono conformarsi le opere nelle zone sismiche ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Massime di principio
- La disciplina delle varianti in corso d'opera non si confonde con quella dei presupposti sostanziali del contributo pubblico: la mancata autorizzazione della variante può incidere solo sulla parte di lavori variati, ma non legittima automaticamente la revoca dell'intero beneficio se la legge non lo prevede espressamente.
- La revoca o il recupero di contributi pubblici già erogati richiede una specifica base normativa e deve collegarsi alla violazione dei presupposti di ammissione stabiliti dalla legge che istituisce il beneficio, non a irregolarità procedimentali accessorie previste da una disciplina diversa.
- Quando il privato presenta una documentazione incompleta o irregolare in un procedimento di concessione di benefici pubblici, la pubblica amministrazione deve attivare un dovere di collaborazione, specificando le integrazioni necessarie, se il procedimento è governato dai principi di efficacia e collaborazione amministrativa.
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